giovedì,Marzo 28 2024

Niente pericolosità sociale, il Tribunale di Reggio Calabria revoca la sorveglianza speciale

Un provvedimento che si inserisce nel solco tracciato di recente dalla Suprema Corte ed in linea con i principi dettati dalla Corte Costituzionale

Niente pericolosità sociale, il Tribunale di Reggio Calabria revoca la sorveglianza speciale

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, ha annullato il provvedimento di sorveglianza speciale di P.S., per la durata di 3 anni e 6 mesi, emessa a carico di  A. F. di Laureana di Borrello , difeso dall’Avv. Giovanni Montalto, del foro di Palmi.  La predetta misura, con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed altre restrizioni alla libertà personale, divenuta definitiva il 16.02.2005, era stata applicata al preposto solo a seguito della scarcerazione, avvenuta dopo circa un ventennio di continuata detenzione per i reati di associazione mafiosa ed omicidio aggravato. 

Il provvedimento di revoca è stato emesso a seguito dell’istanza presentata dall’Avv. Giovanni Montalto, del foro di Palmi, che nel corso della udienza camerale ha richiesto la revisione della pericolosità sociale, sostenendo il principio della necessità di attualizzazione del presupposto indefettibile della pericolosità, senza automatismi pregiudizievoli che si fondano su presunzioni assolute che entrano in contrasto con i principi delineati dalla Corte costituzionale, specie nei confronti di provvedimenti datati e la cui esecuzione è stata sospesa durante la detenzione.

In accoglimento della tesi difensiva, il Tribunale di Reggio Calabria, ha accolto pienamente quanto sostenuto, ritenendo che i pregiudizi indicativi di allarme sociale, anche per coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati associativi di stampo mafioso, necessitano di una attenta valutazione che tenga anche conto dell’evoluzione della personalità del preposto.

L’assenza di elementi attuali non giustificano l’applicazione di un provvedimento datata nel tempo che fonda le motivazioni su fatti e condotte indicativi di allarme sociale illo tempore segnalato. Un provvedimento che si inserisce nel solco tracciato di recente dalla Suprema Corte ed in linea con i principi dettati dalla Corte Costituzionale, affermando – sostiene il difensore – il principio della funzione rieducativa della pena la cui esecuzioni si presuppone comporti una crescita evolutiva della personalità del condannato, in assenza di segnali differenti.  

top