giovedì,Aprile 25 2024

Processo Miramare, motivazioni appello: «Falcomatà non si è astenuto nonostante l’interesse proprio»

Le scelte del sindaco, per i giudici, si sono tradotte «in un immediato vantaggio economico per Zagarella in danno di altri soggetti esclusi dalla procedura»

Processo Miramare, motivazioni appello: «Falcomatà non si è astenuto nonostante l’interesse proprio»

Nei soli confronti del sindaco Giuseppe Falcomatà i giudici dell’appello chiariscono che «è stata altresì contestata la violazione dell’obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio».

Nelle motivazioni i giudici chiariscono che i legali di Falcomatà «hanno ritenuto tale addebito del tutto infondato rilevando che la procedura in oggetto riguarda l’affidamento dell’immobile non già alla persona di Zagarella bensì ad un’associazione con finalità di promozione sociale, per cui non sussisteva per il sindaco alcun obbligo di astensione ai sensi dell’art. 78 co.2 D.Igs n.267/2000; in ogni caso risulta inesistente un rapporto di parentela e/o affinità tra il sindaco e Zagarella tale da imporre l’astensione ai sensi della ridetta disciplina normativa; poiché l’obbligo di astensione in presenza di rapporti di amicizia è previsto solo per i pubblici dipendenti».

L’interesse personale

Una difesa con la quale i giudici d’appello non concordano poiché, a loro avviso «appare evidente l’interesse personale di Falcomatà al risultato della procedura relativa all’affidamento dei locali della prestigiosa struttura del Miramare in favore dell’amico Zagarella (assecondando le attitudini di questi da tutti riconosciuti nell’organizzazione di serate ed eventi musicali) e ciò in quanto tale situazione se per un verso si traduceva in un immediato vantaggio economico per quest’ultimo (in danno di altri soggetti esclusi dalla procedura) per l’altro era suscettibile di volgere un tornaconto personale in favore dello stesso Falcomatà, quello di assicurarsi la propria base elettorale ed analogo appoggio politico alle successive tornate elettorali, oltre che un modo di ingraziarsi l’amico dimostrandogli riconoscenza, ricambiando il suo continuo sostegno e la sua incondizionata disponibilità».

Il sostegno elettorale

Era stato già il tribunale di prime cure «a qualificare tale interesse non vi era soltanto una risalente amicizia e assidua frequentazione tra i due (come dimostrato dagli assidui contatti telefonici ben 99 tra maggio e novembre 2015) oltre ad un impegno comune nella organizzazione di serate ed eventi musicali, ma il recente coinvolgimento attivo dello Zagarella e dei suoi stessi familiari a sostegno dell’impegno politico dell’amico Falcomatà.

Per come accertato nel corso delle indagini (ed invero ammesso anche dagli imputati), la compagna di Zagarella, Clara Trevi, in occasione delle elezioni amministrative del 2014, si era candidata in una lista civica a sostegno della candidatura a sindaco del Falcomatà, ottenendo n. 332 voti, mentre nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2011 e del 2014, lo stesso Zagarella aveva messo gratuitamente a disposizione dell’amico candidato a sindaco un ampio immobile di proprietà della madre adibito dal Falcomatà a sede della segreteria politica, del valore locativo di euro 3.750 mensili, ubicato in una via centrate di Reggio Calabria.

L’atteggiamento perentorio

Per i giudici «L’interesse personale dell’imputato al buon esito si evince con chiarezza dal tenore dalle chat whatsapp estrapolate dal telefono cellulare della Marcianò. In particolare, le conversazioni tratte dalla chat di giunta del 16.7.2015 documentano l’atteggiamento perentorio assunto dal sindaco nel voler ad ogni costo portare la proposta di delibera in Giunta convocando ad hoc una seduta urgente ed indifferibile, rimproverando aspramente l’assessore Quattrone per il ritardo fino ad invitarla a presentare le dimissioni, sollecitando, sempre via chat, i presenti ad approvare la delibera.

Lo stesso si è dimostrato irremovibile nonostante i plurimi profili di illegittimità della proposta di delibera segnalati dall’assessore Marcianò, tanto da indurre i suoi più stretti collaboratori ad adoperarsi in ogni modo per riformulare il testo eliminando le piu evidenti criticità tuttavia senza cambiare la sostanza in modo da soddisfare i suoi desideri.

L’obbligo di astensione

Questo fatto, secondo le motivazioni «rendeva evidente l’obbligo di astensione dell’imputato in relazione alla discussione ed approvatone della delibera di Giunta del 16 luglio 2015, sussistendo una situazione di evidente conflitto di interessi, in presenza di im interesse personale proprio quantomeno indiretto (Sez,6, seni 14457/2013). La circostanza che il formale destinatario della delibera di Giunta non fosse Zagarella, bensì l’associazione onlus non vale certo ad escludere la configurabilità di un interesse personale del sindaco che l’obbligava ad astenersi dal prendere parte alla decisione dell’organo di governo».

Depone in tal senso il fatto che «a proporre al sindaco il progetto Miramare nel corso dell’incontro del gennaio 2015 non fu il legale rappresentante dell’associazione che successivamente formalizzo l’istanza (Zaminga Paola), ma lo stesso Zagarella che all’epoca dei fatti non ricopriva alcun ruolo nell’ambito dell’associazione, unitamente al consulente di azienda Alampi, il quale per sua espressa ammissione era del tutto estraneo all’associazione ed era stato incaricato dallo Zagarella alla presentazione della proposta per conto del “Il Sottoscala”. In quel frangente, era stato lo stesso sindaco ad indicare all’amico imprenditore che solo portando avanti l’iniziativa come associazione e non individualmente poteva considerarsi la possibilità di ottenere la concessione in uso delle sale del Miramare».

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