giovedì,Marzo 28 2024

Fatture pagate 2 volte dall’Asp allo studio radiologico di Siderno: «Nessuna responsabilità di Gioffrè»

Le motivazioni della sentenza emessa lo scorso dicembre: «Condotta pienamente conforme alla funzione da lui ricoperta»

Fatture pagate 2 volte dall’Asp allo studio radiologico di Siderno: «Nessuna responsabilità di Gioffrè»

«Nessuna responsabilità può essere imputabile a Santo Gioffrè in merito alla mancata operatività del gruppo di lavoro, nè tantomeno con riferimento all’approvazione dell’accordo transattivo, in quanto trattasi di fatti antecedenti al suo insediamento all’interno dell’Asp, circostanza che esclude in radice la sussistenza di una posizione di garanzia». È quanto scritto nella sentenza del processo ‘Fiscer‘ nato da un’inchiesta coordinata dalla Procura di Reggio Calabria e condotta dalla guardia di finanza su fatture pagate due volte dall’Azienda sanitaria provincia in favore dello ‘Studio radiologico sas di Fiscer Francesco’ di Siderno.

Le motivazioni sono state depositate nei giorni scorsi dal giudice Greta Iori che, lo scorso dicembre, ha assolto l’ex commissario straordinario dell’Asp Santo Gioffrè – difeso dall’avvocato Lorenzo Gatto – lo stesso che ha sventato il doppio pagamento di una fattura da 6 milioni di euro alla clinica ‘Villa Aurora’ denunciando tutto in Procura. In questo processo era accusato di aver firmato, il 3 aprile 2015, pochi giorni dopo il suo insediamento, il mandato di pagamento all’istituto radiologico di Siderno relativo a una transazione al termine di una procedura iniziata dai suoi predecessori.

«La condotta di Gioffrè – si legge nella sentenza – era stata pienamente conforme alla funzione da lui ricoperta e ai poteri da questi esercitabili e, pertanto, era stata coerente con i parametri di diligenza. Posto che la posizione di garanzia in capo a Gioffrè era sorta successivamente al pagamento, che il verbale n. 8 del 31.5.2015 del Collegio Sindacale gli era stato notificato dopo il perfezionamento del mandato e che, comunque, appena ricevuta la suddetta comunicazione, lo stesso aveva agito in conformità ai suoi poteri, non può scorgersi nei suoi confronti alcun profilo di responsabilità penale».

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