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Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, l’ex presidente Guacci perde il ricorso: nessuna corresponsione del TFR

Il Tribunale di Palmi rigetta integralmente il ricorso dell’ex presidente Guacci e conferma la prescrizione quinquennale sulle differenze retributive richieste

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, l’ex presidente Guacci perde il ricorso: nessuna corresponsione del TFR

Con la Sentenza n. 504 del 9 maggio 2025, pronunciata nell’ambito del giudizio n. 2677/2024, il Tribunale di Palmi, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Carlo Gabutti, in accoglimento delle difese articolate dall’Autorità di Sistema Portuale Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha rigettato il ricorso proposto dall’ex presidente Giuseppe Guacci contro l’Autorità portuale.

In particolare, l’ex presidente aveva adito il Giudice del Lavoro chiedendo l’accertamento del diritto alla corresponsione del TFR asseritamente maturato nel periodo in cui ha ricoperto la carica di presidente, nonché il pagamento delle differenze contrattuali riconducibili a un emolumento corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti generali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e la conseguente condanna dell’AdSP al pagamento del dovuto oltre alle spese di lite.

In ordine alle differenze contrattuali richieste dall’ex presidente Guacci, il Tribunale di Palmi, riconoscendo la natura retributiva dei diritti azionati, ha accolto l’eccezione esperita dall’AdSP sulla prescrizione del presunto credito vantato dal ricorrente.

L’AdSP, infatti, ferma restando la contestazione nel merito di tutti i motivi di ricorso, ha evidenziato in via preliminare che i diritti azionati dall’ex presidente hanno natura retributiva e, come tali, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 nn. 4 e 5 codice civile.

Nello specifico, l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha rilevato come non sia stata provata da Guacci, in giudizio, l’interruzione della prescrizione prima della consumazione del quinquennio successivo alla cessazione dalla carica di presidente.

Anche in tema di TFR, il Giudice del Lavoro ha statuito che non risulta in alcun modo provata l’interruzione della prescrizione del domandato diritto, in quanto i documenti indicati dalla parte ricorrente come atti interruttivi afferiscono solo alle differenze retributive.

Per le ragioni predette il ricorso è stato rigettato in ogni parte, con condanna dell’ex presidente al pagamento delle spese di lite.

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