venerdì,Aprile 19 2024

LA RIFLESSIONE | «È evidente: le leggi contro il fascismo non bastano mai»

LA RIFLESSIONE | Nino Mallamaci: «Sì alla legge Stazzema, la guardia non va mai abbassata fino a quando qualcuno usa la democrazia per propugnare idee antidemocratiche»

LA RIFLESSIONE | «È evidente: le leggi contro il fascismo non bastano mai»

di Nino Mallamaci – Qualche mese addietro è stato aperto un fascicolo per indagare sui fatti che hanno visto come protagonisti tre consiglieri di un Comune del genovese i quali, per votare in aula, hanno scelto il saluto fascista. Un consigliere comunale di Reggio Calabria, da parte sua, esibisce il suo credo tragico per l’Italia, l’Europa e il mondo intero, mostrando orgogliosamente su facebook un regalo ricevuto per Natale. Nel giorno della nascita di Gesù, che predicava il bene e l’amore universale, il tizio, dalle idee evidentemente confuse, osanna un gruppo musicale nazista. Due giorni fa, braccia tese e inni e fez e camicie nere hanno allietato il popolo italiano, mentre ancora a Reggio Calabria la memoria di Antonio Gramsci, imprigionato e morto per opera dei fascisti, è stata oltraggiata proprio nella ricorrenza della Liberazione. Da quanto ne so, lo Stato di diritto si regge su una serie di regole. Nel momento in cui ci sono elementi che indicano che qualcuno ha presumibilmente infranto una o più di queste regole, scatta l’intervento di un potere autonomo e indipendente chiamato a verificare, d’ufficio o su iniziativa di parte, se esistono i presupposti per andare avanti al fine di porre rimedio al vulnus arrecato all’Ordinamento. Da ciò si può facilmente desumere quanta importanza assuma tale intervento, anche per scoraggiare il reiterarsi di certi comportamenti. In Italia, la Costituzione e la legge ordinaria tracciano un preciso quadro normativo rispetto al fascismo, al razzismo e agli altri fenomeni ad essi collegati. Devo desumere, da quanto esporrò di seguito, che tutto ciò non basta ancora, anche se, a mio avviso, sarebbe più che sufficiente per sbarrare la strada a questa cloaca che ammorba il nostro paese e non solo.

Il 15 febbraio 2020 ho proposto querela davanti ai Carabinieri della stazione Reggio Modena per denunciare fatti accaduti tre giorni prima. Diretto fuori città per motivi di lavoro, mi ero fermato in un bar per un caffè. L’esercizio, dietro e accanto al bancone, era letteralmente tappezzato di poster di Mussolini e altre mirabilia tutte inneggianti al fascismo. Tornato in città, il giorno dopo mi sono recato nella più vicina stazione dei carabinieri per denunciare quanto avevo visto. Già lì  ho dovuto insistere in quanto si pretendeva, non sapendo di non potermi abbindolare, che mi dovessi rivolgere alla stazione competente per quel paesino. Il 23 giugno, avendo avuto notificato l’avviso di cui all’art. 408, comma 2, c.p.p. in data 18 giugno 2020, scrivo per prendere visione degli atti. Per farla breve, ho potuto prendere visione del fascicolo solo a febbraio 2021, per disguidi vari indipendenti dalla mia volontà. Nel frattempo, il p.m. aveva trasmesso gli atti al gip proponendo l’archiviazione, e il gip aveva accolto la richiesta. Dell’attività investigativa erano stati incaricati i carabinieri della stazione di competenza, i quali avevano effettuato un sopralluogo e steso una relazione. In questa, riferivano  di aver notiziato il titolare circa i motivi della loro presenza e di aver effettuato rilievi fotografici alle immagini riconducibili al fascismo (PRECISAZIONE: nel seguito del pezzo, tutte le maiuscole sono tratte dai testi originali, mentre le evidenziazioni sono mie): “In particolare all’interno dell’attività commerciale erano presente n. 4 calendari storici con sopra impressi l’immagine di Benito MUSSOLINI ed un cartello contente la scritta “VINCERE E VINCEREMO” pronunciata da Benito MUSSOLINI”. Nella nota inviata alla Procura della Repubblica dal comandante della stazione si legge che i militi erano stati nel bar e vi avevano rinvenuto i calendari e la scritta di cui sopra, e una lettera a favore di Mussolini, il tutto suffragato da documentazione fotografica. A questo punto, il comandante prosegue con un punto 2.: “E’ doveroso comunque precisare che la legge che disciplina il reato di apologia al fascismo, L. 645/1952 c.d. Legge Scelba, punisce chi tenta di riorganizzare il disciolto partito fascista o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito”. Il fascicolo fotografico allegato comprende, secondo le didascalie apposte dallo stesso estensore della nota: le prime quattro, calendari storici raffiguranti Benito Mussolini; la quinta il cartello VINCERE  E VINCEREMO; la sesta, una stampa raffigurante Benito Mussolini e una lettera in onore di Mussolini e “paragone tra fascismo e democrazia” (foto affiancate di Mussolini e del presidente del consiglio pro tempore Matteo Renzi sormontate dalla scritte, rispettivamente, FASCISMO e  DEMOCRAZIA. Nella foto 7, la didascalia recita: “Particolare che raffigura paragone tra “fascismo” e democrazia” menzionata nella foto n.6” e si vedono le due foto accompagnate dalle seguenti affermazioni:

(FASCISMO) 

HA DATO LE PENSIONI;

HA DATO LE CASE POPOLARI;

HA FATTO LEGGI PER DIFENDERE GLI INVALIDI;

HA RESO GRANDE L’ITALIA; FACEVA LAVORARE TUTTI PERCHE’ NELLA PATRIA NON DOVEVANO ESISTERE PARASSITI.

CONSIDERATO: CATTIVO.

(DEMOCRAZIA)

HA TOLTO LE PENSIONI;

TOGLIE LE CASE AGLI ITALIANI PER DARLE AGLI IMMIGRATI;

DA UN SUSSIDIO DI 1200 EURO AL MESE AGLI IMMIGRATI;

FA PAGARE L’IMU AGLI INVALIDI

STA SVENDENDO L’ITALIA.

CONSIDERATO: BUONO.

Il fascicolo fotografico si chiude con la “Foto nr. 8: Particolare della lettera in onore di Benito Mussolini menzionata nella foto n. 6”.

A questo punto, la richiesta di archiviazione del PM “…alla luce delle risultanze dell’attività investigativa esperita, in particolare, l’analisi dell’esposto, nonché ancora la disamina della documentazione fotografica acquisita, hanno consentito di circoscrivere meglio i fatti rispetto ai quali, a parere di chi scrive, si ritiene non possa ascriversi in capo al titolare del predetto esercizio commerciale alcun comportamento riconducibile ad una pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure delle sue finalità antidemocratiche posto che la semplice esposizione di un calendario storico recante l’immagine di Mussolini e/o di uno slogan possa ritenersi una forma, sia pure discutibile, di manifestazione del pensiero e non possa ritenersi sufficiente per ipotizzare la ricostituzione del partito fascista… la presente richiesta di archiviazione (viene) formulata appunto nel merito e non certo perché siano ignoti gli autori del reato. Ritenuto…l’insussistenza delle fattispecie ex art. 4 della Legge n. 645 del 1952 sotto il profilo di una condotta rilevante ascrivibile a chicchessia e non emergendo altresì ulteriori fattispecie di reato e/o elementi sufficienti alla prosecuzione delle indagini… CHIEDE che il G.I.P. voglia disporre l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti all’Ufficio del P.M.”

Alla richiesta del PM, segue l’archiviazione del GIP in data 10 novembre 2020.

Ma quali sono le norme che, ad avviso dei carabinieri delegati all’indagine, del PM, e del GIP, non sono state violate? Vediamole, raccontandone l’iter lungo quasi 50 anni. Finora.

Una prima fattispecie che evoca quella oggi prevista nella norma vigente è contenuta nella legge 1546/1947 che, all’art. 7, puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni “Chiunque esalta con i mezzi indicati nell’articolo precedente”, vale a dire “per mezzo della stampa o in altro modo”, “le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubbliche manifestazioni di carattere fascista”. 

Arriva successivamente la legge n. 645/1952 – c.d. legge Scelba – nella cui versione originaria il delitto apologetico, previsto all’art. 4, era così formulato:

(Apologia del fascismo)

Chiunque, fuori del caso preveduto dall’art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000. 

L’art. 10 della legge n. 152/1975 sostituiva il testo dell’art. 4 l. n. 645/1952, ampliando l’ambito di applicazione della fattispecie di apologia del fascismo:

  1. con l’inserimento, al primo comma, della condotta propagandistica;
  2. con la riproduzione, quasi testuale, al secondo comma del previgente primo comma, aggiungendo anche l’esaltazione di idee e metodi razzisti. 

La nuova disposizione era, dunque, la seguente:

(Apologia del fascismo)

“Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.

Infine, l’art. 4 del d.l. n. 122/1993,  convertito con legge n. 205/1993, modificava l’art. 4, in esame nel testo attualmente vigente. Il legislatore del 1993 inseriva nel secondo comma dell’art. 4 della legge 645/1952 un secondo periodo che prevedeva l’aggravante del razzismo, per cui se il fatto esaltativo riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

Quindi, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 645/1952 in vigore oggi sono così formulate:

(Apologia del fascismo)

Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. 

E qui finisco, senza appesantire il discorso con considerazioni su concetti quali libertà d’espressione, pubblicità, esaltazione, pericolo concreto o astratto, o riportando giurisprudenza dei vari livelli. Ogni lettore si faccia la propria idea. Rispettiamo le decisioni della magistratura, anche quando, come in questo caso, non le condividiamo. Tuttavia, non si versino lacrime di coccodrillo quando la violenza si veste di reale e provoca morti e feriti, lacerazioni del tessuto sociale, conflitti dolorosi. Non vengano a dirci che le leggi ci sono già quando ne vengono proposte di nuove, come la c.d. Legge Stazzema, giacché, come è evidente, quelle esistenti non bastano. Fino a quando ci sarà chi usa la democrazia per propugnare idee antidemocratiche, seguite, non sempre ma sempre più di sovente, da atti concreti di chiara matrice fascista, la guardia non va abbassata. La Storia non si deve ripetere, e ciò non è affatto scontato. Chi non si riconosce nei valori della Costituzione e della Resistenza, dalla quale quella è nata, non è degno di essere qualificato come cittadino della Repubblica italiana, e va perseguito con la fermezza e l’autorità che solo uno Stato di diritto che possa definirsi tale può sprigionare senza cadere nell’autoritarismo.

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