Unc Calabria, contestazione delle multe: «Cittadini come bancomat»
Il filone d’oro delle multe recapitate in questi ultimi tempi, continua ad interessare gran parte degli automobilisti reggini che non tollerano di essere considerati bancomat

E ‘quanto sostiene l’avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, a proposito delle multe che vengono recapitate in questi giorni agli automobilisti che, pur avendo contestato le sanzioni relative agli attraversamenti semaforici, si vedono recapitare ulteriori verbali per la omessa indicazione dei dati del conducente.
È bene precisare che la Cassazione, con le ultime e più recenti decisioni in materia, ha più volte ribadito, che l’obbligo di dichiarazione dei dati da parte del conducente all’Autorità (qualora sia stato presentato ricorso), sorge solo quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi e questi abbiano avuto esito negativo per il ricorrente.
Infatti la giurisprudenza attesta che: In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione principale e presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione, mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.
In altri termini, in caso di opposizione al giudice di pace contro il verbale di infrazione, l’obbligo di comunicazione dei dati del guidatore sorge solamente a seguito della definizione del procedimento giudiziario, ossia con la pubblicazione della sentenza e, ovviamente, sempre che il ricorso venga rigettato (nel caso di accoglimento infatti non c’è alcun bisogno di conoscere i dati dell’effettivo conducente, non essendo possibile comminare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti).
Ciò significa che, finché non vi è una decisione definitiva da parte del giudice di pace, il proprietario non è soggetto alla seconda multa per la mancata identificazione del conducente.
La questione è di enorme rilevanza: chi dimentica di fornire i dati del conducente perché ha affidato la multa al proprio avvocato per il ricorso, non è tenuto a pagare la seconda contravvenzione e, se questa dovesse essergli notificata, potrebbe fare ricorso anche contro di essa.
Nonostante ciò e sebbene la Cassazione abbia chiarito che non sussiste alcun obbligo di comunicazione, fin tanto che il ricorso è in attesa di essere deciso, occorre fare purtroppo i conti con la “disinvoltura” con cui le amministrazioni municipali cercano continuamente di attingere alle tasche dei cittadini, in molti casi, infatti, è lecito supporre che prima di elevare la multa per omessa comunicazione, non si soffermino affatto nel verificare se il verbale sia stato oggetto di opposizione e quindi, notifichino la seconda (appunto, per omessa comunicazione).