Non pagò le tasse per via del Covid, assolta imprenditrice
Per il giudice «le circostanze anormali ed eccezionali» le hanno reso impossibile il pagamento delle tasse
Non riuscì a pagare le tasse a causa della crisi dettata dall’emergenza Covid. Una motivazione favorevolmente accolta dal Tribunale di Milano, che ha assolto un’imprenditrice orafa proprio perché «le circostanze anormali ed eccezionali» le hanno reso impossibile il pagamento delle tasse, prima con la crisi del settore, poi con l’emergenza Covid.
Come riporta il Corriere della Sera, per la II sezione penale del Tribunale è in effetti «provato che la contrazione del fatturato tra il 2012 e 2015, e la crisi finanziaria proseguita anche in seguito, fossero state determinate da fattori esogeni e assolutamente estranei alle scelte dell’imprenditrice», che in astratto ovviamente avrebbe sì potuto fare ricorso al credito bancario per pagare l’Agenzia delle Entrate, ma scontrandosi con il fatto che «le banche avessero già notevolmente ridotto tra 2012 e 2015 i fidi bancari concessi, sicché è verosimile dedurre l’indisponibilità delle banche a concedere ulteriori linee di credito alla società».
L’azienda della donna era impegnata nella produzione di zirconi e nel commercio di gemme preziose, oltre ad avere un proprio marchio di gioielli. Con la produzione di zirconi era diventata terza produttrice mondiale. Ma dal 2012 al 2015, a causa della crisi del settore e della concorrenza con il mercato del sud-est asiatico, il suo fatturato si ridusse del 50% e l’imprenditrice non riuscì a pagare le banche che le avevano fornito liquidità. Nel 2020 poi, con l’emergenza Covid, risultò impossibile il pagamento della cartella esattoriale di oltre 440mila euro che aveva fatto rateizzare nel 2019.
Alla luce di questo, il giudice ha deciso che «l’imputata non è rimproverabile, in quanto la condotta di omesso versamento delle imposte, seppur volontariamente temuta, le è stata “imposta” da circostanze anormali ed eccezionali, tali da rendere soggettivamente inesigibile il comportamento lecito, e da incidere sulla colpevolezza. Dunque si ritiene insussistente per difetto dell’elemento soggettivo» del reato.