venerdì,Aprile 19 2024

San Roberto, il Tar boccia il ricorso di Micari. Resta il commissario

Era l'unico candidato sindaco ma non è stato raggiunto il quorum. Dopo l'esito fallimentare delle urne arriva un'altra bocciatura. Resta il commissario

San Roberto, il Tar boccia il ricorso di Micari. Resta il commissario

Il Tar di Reggio Calabria si è definitivamente pronunciato bocciando il ricorso proposto da Antonino Micari, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Micari, contro il Comune di San Roberto per l’annullamento del verbale redatto dall’adunanza dei presidenti delle sezioni del Comune di San Roberto il 27 maggio 2019 relativo alle scorse elezioni comunale nelle quali non è stato raggiunto il quorum. Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato il ricorso per motivi aggiunti, condannando Micari al pagamento, in favore del Comune di San Roberto, delle spese per 2 mila euro. Rimane, dunque, in carica il commissario fino alle prossime elezioni che si dovrebbero tenere nella primavera 2020.

La storia

Micari, di fatto, ha impugnato il verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni del Comune di San Roberto del 27 maggio 2019 con cui è stata dichiarata la nullità delle operazioni elettorali relative alle consultazioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, per il mancato raggiungimento del quorum. L’Adunanza dei Presidenti ha, in particolare, rilevato che il numero dei votanti, pari a 853, è risultato inferiore al 50% del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, pari complessivamente a 1896.

Micari, come candidato Sindaco nell’unica lista ammessa, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato contestando “una serie di irregolarità nella spedizione delle cartoline avviso e nella tenuta delle liste elettorali” osservando che un elevato numero di italiani residenti all’estero risulta illegittimamente iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Roberto.

Questione di numeri che hanno portato Micari a chiedere che fosse accertata la validità delle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 e dichiarata la sua elezione alla carica di Sindaco del Comune di San Roberto e l’elezione alla carica di consiglieri comunali dei candidati facenti parte della lista “Insieme per San Roberto – Lista civica”.

Con memoria depositata in data 8 settembre 2019 l’amministrazione comunale si è costituita ed ha eccepito: l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva non avendo la parte ricorrente prodotto nei termini il certificato elettorale; l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse per omessa impugnazione del decreto prefettizio di nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune e la conseguente delibera di insediamento; l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica agli Uffici Elettorali ed al Ministero dell’Interno e degli Affari Esteri;  l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In subordine ha insistito per il rigetto del ricorso contestandone la fondatezza.

E mentre Micari prova a dimostrare il ritardo dell’invio delle cartoline, dalla documentazione prodotta dal Comune di San Roberto emerge, invece, che il 14 aprile 2019, era domenica e, pertanto, correttamente il Comune di San Roberto ha consegnato le cartoline avviso all’Ufficio Postale nel primo giorno utile, ovvero il successivo lunedì 15 aprile, come attestato dalla ricevuta di ritiro corrispondenza, sottoscritta dall’addetto comunale e controfirmata dall’impiegato dell’ufficio postale.

Le motivazioni

«Il Collegio che, nella specie, a fronte di un prospettato ritardo nella spedizione – ossia oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del decreto per le ragioni esposte e documentate dall’amministrazione resistente – non risultano forniti da parte del ricorrente elementi da cui si possa desumere che le cartoline-avviso siano pervenute ai destinatari in tempo non utile allo scopo. Né a tal fine, possono rilevare i tempi stabiliti nella Carta del servizio postale universale che, a ben vedere, si limitano a indicare gli obiettivi e i tempi medi di consegna suscettibili di variazioni.

Se, infatti, è incontestato tra le parti che il Comune abbia proceduto alle spedizioni oltre il termine stabilito, è altrettanto indubbio che i tempi medi di consegna indicati sul sito Internet di Poste Italiane SPA non siano assolutamente incompatibili con una tempestiva consegna degli stessi. Non risulta, pertanto, ragionevolmente provata la mancata ricezione della cartolina avviso entro un termine congruo da parte degli elettori residenti all’estero né, conseguentemente che, ove le cartoline fossero state spedite entro il 14 aprile, l’esito della competizione elettorale sarebbe stato diverso.

Ai fini del raggiungimento del quorum, infatti, avrebbero dovuto recarsi alle urne almeno altri 96 elettori e parte ricorrente ha solo ipotizzato che alcune cartoline avviso potrebbero essere state consegnate soltanto pochi giorni prima delle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019. Il ricorso per motivi aggiunti è, pertanto, infondato. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile stante il mancato superamento della prova di resistenza, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato in quanto infondato».

Articoli correlati

top