Autonomia differenziata, arriva la mezza bocciatura della Corte Costituzionale: «Alcune funzioni non vanno trasferite»
Depositata la sentenza della Consulta che ha accolto parzialmente il ricorso delle regioni contro la riforma
«Vi sono delle materie, cui pure si riferisce l’art. 116, terzo comma della Costituzione (ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia – ndr), alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento».
È un altro dei passaggi contenuti nelle motivazioni della sentenza della Consulta. In questo caso la Corte fa riferimento a materie in cui «predominano le regolamentazioni dell’Unione europea» come la politica commerciale comune, la tutela dell’ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e le grandi reti di trasporto, ma anche le «norme generali sull’istruzione» che hanno una «valenza necessariamente generale e unitaria» – le funzioni relative alla materia sulla «professioni» e i sistemi di comunicazione.
L’articolo 116 della Costituzione, si legge ancora nelle motivazioni della sentenza, «richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà».
«La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali – viene aggiunto -. L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell’autorità pubblica».