Elezioni Comunali a Melito, la lista di Patrizia Crea ricorre al TAR: nel mirino le irregolarità contestate dalla Commissione elettorale
Depositato il ricorso contro l'esclusione de "L'Onda del Riscatto" dalle amministrative del comune grecanico: al centro la ricostruzione dei fatti, il principio di "favor partecipationis" ed il rischio di una competizione senza alternative

Dalle urne elettorali alle aule del Tribunale Amministrativo Regionale. È partita la battaglia di Patrizia Crea e della sua lista “L’Onda del Riscatto”, ricusata dalla Commissione elettorale circondariale di Reggio Calabria dalla competizione elettorale di Melito Porto Salvo. A presentarlo, la candidata a sindaco Patrizia Crea e la delegata alla lista Katia Latella, assistite dall’avvocato Oreste Morcavallo. L’atto mira a ottenere l’annullamento dei due verbali emessi dalla Commissione elettorale circondariale nei giorni 26 e 28 aprile, che hanno portato alla ricusazione del gruppo. Il ricorso non si limita a chiedere la riammissione, ma ricostruisce nel dettaglio quanto accaduto nei giorni della presentazione, sollevando una questione che intreccia norme, interpretazioni giurisprudenziali e principio di partecipazione democratica.
La lista era stata presentata regolarmente la mattina del 26 aprile presso la segreteria del Comune di Melito Porto Salvo. A seguito della verifica della documentazione, la Commissione elettorale circondariale di Reggio Calabria ha disposto l’esclusione con verbale n. 29 dello stesso giorno. Il provvedimento è stato motivato con due rilievi specifici: il primo riguarda la presunta irregolarità nei moduli di sottoscrizione, ritenuti «meramente spillati, senza l’apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i fogli»; il secondo, invece, fa riferimento alle autenticazioni delle firme, che sarebbero state effettuate da un pubblico ufficiale «al di fuori del territorio di competenza dell’Ufficio».
A fronte di queste osservazioni, la candidata e la delegata alla presentazione della lista avevano già trasmesso in data 27 aprile una richiesta formale di riesame, corredata da attestazioni e dichiarazioni integrative. Tuttavia, anche l’istanza è stata rigettata, con verbale n. 3 del 28 aprile, confermando l’esclusione dalla competizione elettorale.
Nel ricorso al TAR, la difesa contesta la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale, rilevando una serie di vizi che investono tanto l’istruttoria quanto la motivazione delle decisioni. Secondo quanto ricostruito nell’atto, i moduli di sottoscrizione oggetto di contestazione erano quelli predisposti dal Ministero dell’Interno, composti da più fogli ma strutturati come un unicum: il simbolo e il nome del candidato sindaco nel primo foglio, l’elenco dei promotori, le firme dei sottoscrittori e l’autenticazione nei successivi. I fogli, specifica il ricorso, erano stati spillati in tre punti e presentati in quella forma già al momento del deposito.
A supporto di tale ricostruzione, viene richiamata l’attestazione del Segretario generale del Comune, datata 27 aprile, che conferma la regolarità formale del plico. Alla stessa data risalgono anche dichiarazioni rilasciate dai sottoscrittori, che confermano l’avvenuta sottoscrizione della lista in quella medesima forma. Documentazione che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere valutata come prova idonea ai sensi dell’articolo 63 del Codice del processo amministrativo.
Quanto al secondo motivo di esclusione – l’autenticazione delle firme al di fuori del territorio competente – il ricorso chiarisce che si è trattato di un errore materiale. Pur essendo indicata nel modulo la dicitura “Melito P.S.”, il timbro apposto era quello del Comune di Bova Marina, dove effettivamente è avvenuta l’autenticazione. A confermarlo è una dichiarazione rilasciata dal sindaco di Bova Marina, che nella sua qualità di pubblico ufficiale certifica data, luogo e corretto svolgimento delle operazioni.
La linea giuridica del ricorso si fonda su una serie di princìpi consolidati nell’ordinamento e nella giurisprudenza amministrativa, a partire da quello del favor participationis, che impone alla pubblica amministrazione di privilegiare, nei limiti consentiti dalla legge, le interpretazioni che favoriscano la più ampia partecipazione democratica. In questo senso, la difesa richiama l’articolo 51 della Costituzione, che sancisce il diritto di elettorato attivo e passivo come diritto fondamentale, da comprimere solo in presenza di vizi sostanziali e non formali.
Per sostenere la legittimità della documentazione prodotta e l’inidoneità dei rilievi formali a giustificare l’esclusione, l’atto richiama due recenti sentenze del Consiglio di Stato, le n. 4222 e 4328 del 2023. In entrambe, i giudici hanno riconosciuto che attestazioni successive del segretario comunale o dei sottoscrittori non costituiscono integrazione postuma, ma elementi utili a ricostruire l’effettivo svolgimento dei fatti, quando siano intervenuti vizi puramente formali.
Le stesse pronunce evidenziano come, soprattutto nei contesti in cui la competizione riguarda un numero limitato di liste, debba essere perseguita una lettura non formalistica, volta a garantire una rappresentanza pluralistica e coerente con il quadro democratico.
Il messaggio politico e la posizione di Patrizia Crea
Pur nel pieno rispetto delle sedi istituzionali competenti, la presentazione del ricorso segna anche una presa di posizione sul piano politico. La lista, già dal nome, richiama un’istanza di partecipazione e cambiamento che si riflette ora nella scelta di impugnare l’esclusione. Il ricorso rivendica la regolarità formale dell’iter seguito e solleva un interrogativo più ampio sul rapporto tra legalità procedurale e legittimazione democratica.
Da parte della candidata sindaco Patrizia Crea, la linea è quella della fermezza istituzionale: si contesta la decisione, ci si affida ai giudici, si rivendica il diritto alla competizione come fondamento di qualsiasi processo elettorale autentico. In attesa che il TAR si esprima, l’obiettivo è quello di rientrare nella competizione amministrativa sulla base di quanto già depositato e certificato, evitando che irregolarità formali, peraltro contestate, diventino ostacolo all’esercizio di un diritto costituzionale.
L’esclusione della lista “L’Onda del Riscatto” ha ridisegnato in modo profondo l’assetto della competizione elettorale a Melito Porto Salvo. Con la ricusazione disposta dalla Commissione elettorale, a oggi resta in campo una sola lista, quella guidata da Tito Nastasi con la denominazione «Melito Bene Comune». In questo scenario, secondo quanto previsto dalla legge, per l’elezione del sindaco sarà necessario il raggiungimento del quorum del 40% dei votanti, condizione indispensabile per la validità del risultato in presenza di una sola candidatura. È un elemento che carica di ulteriore rilevanza la decisione attesa dal TAR e che riporta al centro del dibattito il tema della rappresentatività effettiva nelle competizioni a partecipazione ridotta.
La dichiarazione di Tito Nastasi
Durante la conferenza stampa di presentazione della lista Melito Bene Comune, il candidato sindaco dello schieramento avverso, Tito Nastasi, ha espresso una posizione chiara in merito all’esclusione della lista concorrente. «Il nostro auspicio – ha dichiarato – proprio in funzione del fatto che è giusto democraticamente competere, è quello che – se la legge attesta che ci sono le condizioni – è giusto che si faccia la competizione, che la lista possa essere riammessa. Ora, nello specifico, io non so che cosa è successo, però ovviamente l’auspicio è questo: fare una sfida democratica e rispettosa che guardi veramente all’interesse dei cittadini e del paese».
Una dichiarazione che, pur non entrando nel merito giuridico, rivendica il valore del confronto elettorale aperto come fondamento della rappresentanza politica, a maggior ragione in un contesto territoriale complesso come quello melitese.
Partecipazione, regole e democrazia
Il ricorso ora è al vaglio del Tribunale amministrativo. L’udienza potrebbe arrivare in tempi brevi, ma intanto il caso solleva una questione che riguarda anche il sistema nel suo insieme: quale spazio c’è, oggi, per la partecipazione politica effettiva nei meccanismi regolati da norme sempre più stringenti? La risposta, attesa dai giudici, avrà inevitabilmente un peso anche fuori dalle aule.