venerdì,Aprile 19 2024

Coronavirus, Messignadi è zona rossa: ecco cosa prevede l’ordinanza della Santelli

Tutto quello che è consentito fare dopo il provvedimento della governatrice a seguito del focolaio dei giorni scorsi: uscite e attività

Coronavirus, Messignadi è zona rossa: ecco cosa prevede l’ordinanza della Santelli

Arriva l’ordinanza della Regione Calabria che istituisce zona rossa a Messignadi, frazione di Oppido Mamertina. Si tratta del provvedimento n.64 del 29 agosto 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti limitazione agli spostamenti nella frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina (RC)”.

Nella frazione si è sviluppato un ampio focolaio e allo stato sono stati riscontrati tredici casi positivi al coronavirus su cinquanta tamponi effettuati. Risulterebbero contagiate più famiglie.

Ecco cosa prevede l’ordinanza: sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità̀ della propria abitazione;

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. L’eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi. È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà̀ essere effettuata in prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.

E’ consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) in prossimità delle abitazioni.

Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. E’ consentito l’utilizzo dei distributori automatici. Per le attività commerciali ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.

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