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Coronavirus, Giffone zona rossa. Rosarno, Taurianova ed Anoia zone arancioni. Ecco cosa succederà

Spostamenti vietati nella faccia serale. Sarà necessaria un'autocertificazione. Sospese attività scolastiche in presenza

Coronavirus, Giffone zona rossa. Rosarno, Taurianova ed Anoia zone arancioni. Ecco cosa succederà

Dalla Regione arrivano ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Con l’Ordinanza appena emessa vengono applicate «limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati come “zona rossa” di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come “zona arancione” di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC)».

Dal 31 ottobre 2020 e fino a tutto il 13 novembre 2020:

  1. È disposto nel Comune di Giffone (RC) e nel Comune di Caccuri (KR)
    a) il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; sussiste il divieto di accesso all’interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;
  2. b) di consentire, all’interno del territorio interessato, unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, in linea con quanto già approvato con
    l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione;
    c) che siano sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute
    essenziali, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown;
  3. Sono disposti rispettivamente nei Comuni di Giffone (RC), Caccuri (KR), Mangone (CS), Spezzano della Sila (CS), Rovito (CS), Zumpano (CS), Anoia (RC), Rosarno (RC), Taurianova (RC)
    a) il divieto di spostamento delle persone fisiche, dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere
    necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all’Ordinanza n. 80/2020. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
    b) la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse. Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale
    integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.
    c) il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è raccomandato fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
  4. Si ribadisce la necessità, per tutte le persone presenti sui territori interessati, di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti
    e dell’uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;
  5. Si dispone che i Dipartimenti di Prevenzione proseguano l’attività di screening sulla popolazione residente dei Comuni interessati e forniscano assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni
    connesse alle assenze da lavoro.
  6. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
  7. Si dà atto, altresì, che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni, le limitazioni e le sospensioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché ledisposizioni previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
  8. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico locale e regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di
    cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
  10. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo
    2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
  11. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario
    per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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