Carnevale a Marina di Gioiosa Jonica, pugno di ferro del sindaco: stop all’utilizzo di spray e oggetti pericolosi
L’ordinanza del primo cittadino necessaria per garantire la buona riuscita delle manifestazioni. Ammessi solo coriandoli e stelle filanti. Multe fino a 500 euro

Il sindaco di Marina di Gioiosa Jonica Geppo Femia ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare oggetti pericolosi in occasione di feste, manifestazioni ed eventi durante la celebrazione del Carnevale dal 22 febbraio al 4 marzo.
Nel dettaglio è vietata la vendita di materiale esplodente o infiammabile di qualsiasi natura; far uso di oggetti contundenti di qualsiasi fattura o materiale (manganelli, martelletti, bastoni, uova, arance ecc.); far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi, farina, ecc.); la vendita e l’uso di bombolette spray contenenti schiuma o qualsiasi altro liquido imbrattante; la vendita e l’uso di trombe pneumatiche ad alta intensità acustica. Ammessa solo la vendita dei coriandoli e delle stelle filanti, consentita esclusivamente in pacchi preconfezionati a norma di legge.
«La vendita e l’uso di determinati prodotti ed oggetti durante tutto il periodo del carnevale può essere di grave danno per la salute pubblica, nonché di nocumento per la sicurezza pubblica – si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino gioiosano – l’esperienza maturata nelle passate edizioni del carnevale ha dimostrato che l’assenza di oggetti atti all’offesa e ad imbrattare, (manganelli, martelletti, schiuma, uova, arance, ecc.), è particolarmente apprezzata da visitatori e turisti, oltre che dai cittadini tutti, ed è segno di civiltà e buon gusto, oltre che di decoro; la buona riuscita del carnevale dipende dall’osservanza del divieto di vendita e uso dei predetti oggetti atti all’offesa e/o contundenti, perché assicura l’ordinato e civile svolgersi di un momento che deve essere solo ed esclusivamente di festa».
L’inosservanza delle norme stabilite nell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro con la confisca amministrativa degli oggetti la cui vendita ed uso sono vietati. La violazione, ove consumata dai titolari di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. comporta altresì la revoca della concessione, senza «diritto alla restituzione della tassa pagata del canone per le aree e spazi mercatali.
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