domenica,Giugno 16 2024

Boss esclusi dai colloqui Skype con figli? Deciderà la Corte costituzionale

All'origine di tutto il caso di un detenuto sottoposto al 41 bis che si era visto rifiutare i colloqui on line con la figlia di 5 anni e che per questo si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

Boss esclusi dai colloqui Skype con figli? Deciderà la Corte costituzionale

La Corte costituzionale è chiamata in questi giorni a sciogliere un nodo cruciale, ossia quello di stabilire se è legittimo escludere i detenuti sottoposti al 41 bis, il regime speciale a cui sono sottoposte alcune categorie a partire da boss di mafia e terroristi, dai colloqui via Skype con i figli minori. Il 9 marzo il tema sarà trattato in udienza pubblica. All’origine di tutto c’è il caso di un detenuto sottoposto al carcere duro che si era visto rifiutare i colloqui via Skype con la figlia di 5 anni e che per questo si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Le conversazioni via Skype sono state introdotte nelle carceri con l’emergenza Covid, in sostituzione degli incontri diretti, per evitare il diffondersi del contagio e nello stesso tempo per garantire il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni affettive. Li ha previsti l’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29. Le norme però non fanno riferimento ai detenuti sottoposti al regime del carcere duro e proprio per questo i giudici reggini dubitano della loro costituzionalità, dubbi che investono anche lo stesso articolo 41-bis della riforma penitenziaria del 1975, visto che non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive.

Tutto questo per i giudici si traduce in una disparità di trattamento dei figli minorenni dei detenuti sottoposti al regime speciale rispetto a quelli dei detenuti comuni e nella lesione dei loro diritti inviolabili, come quello di mantenere il rapporto affettivo con il genitore in carcere, a tutela del corretto sviluppo della loro personalità e del loro benessere psico-fisico. I giudici denunciano perciò la violazione di una serie di norme della Costituzione (articoli 2, 3, 30 e 31) oltre che dell’articolo 27, perché fondamentale per il recupero sociale del reo è il mantenimento dei rapporti familiari e soprattutto genitoriali. Sarebbe leso anche l’articolo 117 della Costituzione, in riferimento agli articoli 3 e 8 della Carta europea dei diritti dell’uomo, che vietano pene inumane e degradanti e garantiscono il rispetto alla vita familiare.

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