domenica,Giugno 16 2024

Narcotraffico internazionale, annullata la misura cautelare per Catona

L'inchiesta aveva svelato la presunta esistenza di una associazione criminale operante in Lombardia e collegata alla cosca Barbaro-Papalia di Platì

Narcotraffico internazionale, annullata la misura cautelare per Catona

Con l’operazione del 23/01/2018 coordinata dalla Dda di Milano, il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha arrestato otto persone tra Lombardia e Calabria, quasi tutte pregiudicate e alcune delle quali vicine alla ‘ndrina Barbaro-Papalia di Platì (Reggio Calabria) azzerando una associazione per delinquere dedita al traffico, anche internazionale, di stupefacenti e operativa nel milanese. Il gruppo criminale, che aveva le basi a Corsico, Assago, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio, sarebbe stato protagonista di una serie di cessioni di cocaina per un totale di 8 chili e avrebbe avuto contatti soprattutto in Colombia, Brasile, Spagna, Olanda e Bulgaria. Contatti, come aveva ricostruito l’inchiesta del procuratore aggiunto Alessandra Dolci, finalizzati alla ricerca della droga da ‘importare’ in Italia e da distribuire sulla piazza italiana. Le indagini avevano portato in cella Antonio e Graziano Barbaro, Giampietro Catona, Alessandro Di Terlizzi Miracoli, Gianfranco Iiritano, Massimilano Mussa, Saverio Pisano, e Vincenzo Romeo.

L’avvocato Mariangela Borgese,difensore del CATONA, in data 01/09/2021 aveva presentato istanza di richiesta di cessazione della misura cautelare deducendo che poiché la Corte di Cassazione, con ordinanza del 25/5/2021, aveva dichiarato nulla la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3/3/2020, da tale nullità discendeva l’inefficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 303 comma 1, c.p.p. , lettera c) e art. 304, comma 6 c.p.p; ma la Corte di Appello di Milano con ordinanza del 03/09/2021 aveva rigettato l’istanza difensiva rilevando che la Corte di Cassazione aveva sì disposto la regressione del procedimento con annullamento senza rinvio  con sentenza in data 25/5/2021 ma che ciò comportava ex art. 303, comma 2 cpp la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di cusodia cautelare massimi di fase che riprendono a decorrere nuovamente dalla data di restituzione degli atti da parte della Corte regolatrice e che soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase precedente all’altra, e non la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente.

L’avv. Borgese aveva depositato appello al Tribunale del Riesame di Milano insistendo nella richiesta di cessazione della misura anche in ossequio alle ultime sentenze della Cassazione – in particolare la n. 3981 del 25/09/2018- che ha statuito che in ipotesi di regressione del procedimento a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione  il limite costituito dal doppio dei termini di fase si determina anche tenendo conto anche di quelli sofferti durante la pendenza del procedimento in Cassazione.- Il Tribunale del Riesame di Milano – Sezione XII Penale – in accoglimento dell’appello proposto dall’avvocato Mariangela Borgese, difensore del Catona, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per perenzione dei termini massimi di fase nei confronti di Catona Gianpietro.-

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