Raccolta rifiuti a Reggio, Ecologia Oggi vince il ricorso al Tar

Doccia fredda per Teknoservice, la società che gestisce a Reggio Calabria la raccolta dei rifiuti.

Il Tar di Reggio Calabria ha accolto il ricorso sul ricorso numero di registro generale 32 del 2023, proposto da Ecologia Oggi contro il Comune reggino, nei confronti di Teknoservice per l’annullamento «della determinazione n. 5862 del 31.12.2022, con la quale relativamente alla procedura ristretta indetta dal comune di Reggio Calabria per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella città di Reggio Calabria per la durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, il Responsabile del Servizio Ambiente ha rinnovato l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, in favore della ditta Teknoservice S.r.l.».

Il punto di partenza delle intricate vicende amministrative parte dalla «determinazione n. 629 del 27 febbraio 2021, il Comune di Reggio Calabria indiceva una gara a procedura ristretta per l’affidamento in appalto del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria per la durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriore 12 mesi”, il valore complessivo presunto della commessa era di euro 118.000.000,00 oltre IVA al 10%, di cui euro 94.400.000,00 per importo a base d’asta ed euro 23.600.000,00 per opzione di proroga di ulteriori 12 mesi». Gara che si era aggiudicata Teknoservice, contro la quale era partito il ricorso di Ecologia Oggi. Una lunga trafila tra ricorsi al Tar, sospensive e decisioni del Consiglio di stato.

In ultimo, nel ricorso presentato al giudice amministrativo di prime cure Ecologia Oggi ha sostenuto «che l’Amministrazione, nell’ottemperare alle prescrizioni del Giudice d’Appello e nello svolgere, dunque, la valutazione di equivalenza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria rispetto alle previsioni della lex specialis, avrebbe condotto un’analisi tecnico-giuridica connotata da abnormità, manifesta illogicità e contraddittorietà limitandosi a difendere il proprio precedente operato, in spregio ai principi di buon andamento e imparzialità»

Ed ancora Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la controinteressata Teknoservice S.r.l. ed il Comune di Reggio Calabria. Nel corso della camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, convocata per la discussione dell’incidente cautelare, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, censurandosi con lo stesso provvedimenti adottati dal Comune in attuazione degli effetti conformativi nascenti dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 9204 del 27.10.2022 che aveva confermato, ma con motivazione diversa, la pronuncia di questo TAR n. 962/2021. Con ordinanza n. 39 del 10 febbraio 2023 la Sezione ha, quindi, rinviato al più approfondito esame proprio della fase di merito sia lo scrutinio del citato rilievo d’ufficio circa l’ammissibilità del ricorso, che quello relativo alle plurime censure articolate dalla parte ricorrente per contestare la legittimità degli atti impugnati, ritenendo che le esigenze cautelari della parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate».

E ancora, si legge nell’atto: «In vista della trattazione del merito, con memoria del 3 aprile 2023 parte ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, ha evidenziato di aver depositato in data 16 febbraio 2023 ricorso per motivi aggiunti nel giudizio R.G. n. 9962/2022, che era già pendente innanzi al Consiglio di Stato per l’esecuzione del giudicato nascente dalla ridetta sentenza n. 9204 del 27.10.2022, chiedendo l’annullamento dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il mezzo di tutela all’esame. Con memoria del 5 aprile 2023 la difesa della controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependone preliminarmente la sopravvenuta improcedibilità in ragione della mancata impugnazione della determina n. 418 del 2 febbraio 2023, con la quale l’Amministrazione aveva provveduto a confermare l’aggiudicazione già disposta a favore della Teknoservice dopo la positiva verifica circa il possesso in capo all’aggiudicataria dei prescritti requisiti. Parte ricorrente, in data 7 aprile 2023, ha replicato all’eccezione di improcedibilità; con memoria versata in atti pure il 7 aprile 2023 la difesa comunale ha insistito per il rigetto del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 19 aprile 2023».

Giudizio di equivalenza viziato

Il Collegio rileva che il giudizio di equivalenza espresso dalla commissione (del Comune di Reggio) appare radicalmente viziato da una lettura solo parziale del disciplinare tecnico prestazionale. E ancora «È fondata la censura di illogicità del giudizio di equivalenza svolto dalla commissione giudicatrice, anche con riferimento alle modalità di raccolta offerte dall’aggiudicataria in ordine alla frazione differenziata di carta, cartone, frazione multimateriale e vetro in zona A».

Osserva inoltre il collegio «che l’offerta della Teknoservice S.r.l. non fa affatto riferimento alle postazioni poste all’interno dei grandi condomini ma, per come è stata formulata, evidenzia la volontà dell’aggiudicataria, in contrasto con il disciplinare tecnico, di ricorrere al sistema misto nell’intera zona A della Città, ossia anche per le utenze poste al di fuori dei grandi condomini. In conclusione, reputa il Collegio che le valutazioni che hanno indotto la commissione giudicatrice a ritenere funzionalmente equivalente a quanto prescritto dalle regole di gara l’offerta dell’aggiudicataria siano per le ragioni esposte viziate da palese illogicità e che, comunque, il principio di equivalenza non possa essere invocato sino al punto di ammettere offerte che, sul piano oggettivo e funzionale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dalle regole

medesime. La corretta applicazione del ridetto principio trova, a parere di questo Collegio, un limite insormontabile nelle esigenze di tutela della par condicio tra i concorrenti e di non distorcere l’oggetto del contratto consentendo ai concorrenti di offrire un servizio diverso rispetto a quello descritto e voluto dalla lex specialis».

Per questi motivi «Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Dichiara Ecologia Oggi S.p.A. aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria».

Decisione rispetto alla quale Comune e Teknoservice ricorreranno al Consiglio di Stato.

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