lunedì,Maggio 20 2024

Palmi: sottoscritta la convenzione tra Comune, Tribunale e Uepe per la messa alla prova

Chi avrà diritto ad accedere a questa misura, potrà prestare il lavoro di pubblica utilità presso la Casa della cultura, il settore Servizi al territorio e Manutenzioni

Palmi: sottoscritta la convenzione tra Comune,  Tribunale e Uepe per la messa alla prova

Ieri mattina, nei locali della Presidenza del Tribunale di Palmi, è stata sottoscritta la convenzione per la messa alla prova tra il Comune, il Tribunale e l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna. «In sostanza – ha spiegato il sindaco Giuseppe Ranuccio – chi avrà diritto ad accedere a questa misura alternativa, finalizzata alla rieducazione e al reinserimento sociale, potrà prestare il lavoro di pubblica utilità presso la Casa della cultura, il settore Servizi al territorio e Manutenzioni».

In cosa consiste

La messa alla prova è una forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell’imputato e dell’indagato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale. Con la sospensione del procedimento con messa alla prova, l’imputato viene affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe), per lo svolgimento di un programma che prevede come attività obbligatorie lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività e l’attuazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e l’attività di mediazione con la vittima del reato.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. Il programma di trattamento può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con l’Uepe o con una struttura sociale e sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Chi può chiederla

Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p.. Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza.

La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo del legale di fiducia, fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.

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