Coronavirus e uffici giudiziari, le richieste della Confsal-Unsa

Arriva netta la richiesta da parte della Confsal – Unsa per il personale giudiziario, di immediata attivazione del lavoro in forma agile ed in subordine richiesta di giustificazione delle assenze sino al 03/04/2020, salvo i periodi in cui i dipendenti devono assicurare i servizi ritenuti indifferibili.

Nella richiesta del segretario regionale Antonino Iannò e della segretaria provinciale e cancelliere della procura generale, nella qualità di RLS, Annamaria Cannizzaro si legge: «L’art. 1 co. 6 del D.P.C.M. 11/3/2020, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Incombe dunque all’Amministrazione, al fine della tutela della salute della collettività, dare subito esecuzione al dettato normativo, assicurando dunque, a tutti i lavoratori fin da adesso, la prestazione di lavoro in forma agile, ad eccezione di coloro che sono destinati a garantire attività indifferibili da rendere in presenza.

Le linee guida del D.O.G., pervenute con nota del 10/3/2020, per disciplinare l’attività lavorativa, peraltro emesse prima del D.P.C.M. del 11/3/2020, sono inattuabili nel breve periodo, tranne in rari casi e ciò non può costituire un alibi per la mancata concessione del lavoro agile, che è un obbligo del datore di lavoro, ai sensi del D.P.C.M. sopracitato, prevalendo l’interesse della tutela della salute pubblica.

L’art. 2087 del Codice Civile prevede che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’integrità fisica e la personalità del lavoratore ed in particolare il bene primario della salute, riconosciuto dalla Costituzione quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32).

Dalle amministrazioni datoriali stanno pervenendo, a parere di questa O.S., illegittime richieste ai lavoratori di computare i giorni di assenza, necessitati dalle eccezionali e contingenti misure normative, come congedo ordinario/ferie. Considerato che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore ed hanno la finalità di consentire il recupero psico-fisico del lavoratore e che ad avviso della scrivente Organizzazione Sindacale, “la promozione della fruizione” di congedo ordinario da parte dei lavoratori dipendenti, prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, è norma secondaria, prevalendo le disposizioni di cui all’art. 19 co. 3 del D.L. n. 9/2020, nelle more che i dipendenti, compresi quelli in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace e degli Uffici N.E.P., siano abilitati al cosiddetto lavoro agile, a tutela della salute pubblica, che le assenze del personale, non in turno per garantire i servizi indifferibili, sino al 03/04/2020, siano considerate servizio a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 19 co. 3 del D.L. n. 9/2020, ricorrendo i presupposti di legge».

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