Sul sito del governo sono state pubblicate le risposte a una serie di dubbi relativi al decreto del presidente del Consiglio (DPCM) del 26 aprile, quello che introdurrà alcuni allentamenti delle misure restrittive sugli spostamenti a partire da lunedì 4 maggio. Riportiamo per intero il testo di domande e risposte, che sono divise nelle seguenti sezioni:
LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 26 APRILE
Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.
Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.
Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
SPOSTAMENTI
Posso
spostarmi per far visita a qualcuno?
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri
congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti
giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al
massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il
rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati:
il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un
metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Chi
sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma
1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi,
sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla
giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi
riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM
ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili,
le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti
fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli
affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Si
può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di
salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai
congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto.
Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a
realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad
esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa,
per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni
necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli
esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal
domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.
Ci
sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria
e febbre superiore a 37,5 °C?
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5 ° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Si
può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui
è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui
lista è disponibile a questo link
(allegato 1 e allegato 2).
Chi
si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento
tra regioni diverse.
Una
volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come
consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di
fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse
esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o
assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto
rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da
un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più
consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si
trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra
indicati.
Ho
un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino
pubblico?
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è
consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di
assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che,
ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse. Il sindaco può disporre la
temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare
altrimenti il rispetto di quanto previsto.
È
consentito fare attività motoria o sportiva?
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta
individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal
4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo
in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un
accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Posso
utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo
di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre
consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto.
In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di
sicurezza interpersonale.
Posso
andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle
cerimonie funebri?
Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei
cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i
parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di
assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco
può disporne la temporanea chiusura. Per le regole relative alle cerimonie
funebri, anche all’interno dei cimiteri, si veda l’apposita faq.
Quali
sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?
Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia
di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Quali
sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi
commerciali che sono aperti?
Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è
il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia
e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di
apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come
l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e
scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e
guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti
monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle
casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per
entrate e uscite.
I
negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le
calzature per bambini?
Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata
nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più
generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le
calzature.
I
negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti
diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono
temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando
consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei
requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma
con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività
di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve
evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza
inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere
merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
Nelle
giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di
vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali
e dei mercati?
No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra
strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli
ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi
commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre
limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile
2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può
essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti
agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza
interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di
apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
È
consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la
cui produzione è ancora consentita?
No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1
del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi
dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non
ne autorizza la vendita al dettaglio.
Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1
(via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo
di distributori automatici).
È
possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di
asporto fatto in auto (drive through)?
Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di
sostare nelle immediate vicinanze.
Le
concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?
Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà
riprendere l’attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra
cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. È quindi
consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando,
effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
Ho
un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di
vendita?
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero
mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina
per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020,
nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri
tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
Con
il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la
ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio
all’ingrosso delle relative filiere.
Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dpcm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.
Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
È
consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere
d’arte?
Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di
opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni
archeologici. Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili
ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece
riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile
2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del
legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e
alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle
riparazioni di beni mobili (95).
I
soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale
rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono
continuare la propria attività?
Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente
autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.
Le
attività professionali, come per esempio quella di amministratore di
condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono
svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività
non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26
aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad
essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile
(circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
Colf,
badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale
attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice
Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale
domestico).
Non
sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia
attività produttiva?
Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta.
Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente
autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali
successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può
fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria
dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o
secondaria.
CANTIERI
I
cantieri rimangono aperti?
Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020
richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42
all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività
costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee
ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di
opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di
pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione
di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE,
Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito
protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA
È
consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di
attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni
per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per
autoconsumo?
Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta
alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono
quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con
autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa
verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che
essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso
più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli
boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente
ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta
fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle
normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni
per la prevenzione del contagio da COVID-19.
UNIVERSITÀ
Si
possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia
un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il
rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure
organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?
Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.