Riaperture, il premier Conte ha firmato il decreto

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale in vista delle riaperture di domani. Ecco cosa prevede il nuovo decreto del presidente del Consiglio:

Chi ha una infezione respiratoria caratterizzata da una febbre maggiore di 37,5 gradi “deve rimanere presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante”.

Gli anziani e le persone con malattie croniche dovrebbero restare in casa il più possibile, evitando di uscire salvo che nei casi di stretta necessità. “E’ fatta espressa raccomandazione – si legge nel testo – a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche”, “con multimorbilità”, cioè con più malattie, “ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”.

Gli spettacoli nei teatri, sale da concerto, cinema possono invece riprendere dal 15 giugno “con posti a sedere pre assegnati e distanziati“, nel rispetto della distanza di un metro per personale e spettatori. Viene indicato un numero massimo di 1000 persone per spettacoli all’aperto; 200 persone per spettacoli al chiuso, per singola sala. Le regioni possono stabilire una diversa data in relazione al contagio. Resta il divieto quando ci sia assembramento e per sale da ballo e discoteche. Restano chiuse sale giochi, scommesse e bingo.

Dal 15 giugno riaprono anche i centri estivi per i minori. “A decorrere dal 15 giugno, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia”.

Priorità ai nuclei familiari disagiati economicamente, a quelli con un solo genitore o dove vi siano bimbi o adolescenti con disabilità: l’accesso è regolato da criteri di selezione delle domande e prevede la possibilità di creare delle graduatorie. E’ quanto si legge nell’allegato al decreto del presidente del Consiglio.

“Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″.

Da domani l’accesso in chiesa è consentito solo nel rispetto della distanza di almeno un metro. “L’accesso ai luoghi di culto -si legge nel testo definitivo del provvedimento- avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. E ancora: ”le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7″.

Dal 25 maggio potranno riaprire anche le piscine, ma le Regioni potranno anticipare o posticipare le aperture. Tra le regole per l’utilizzo degli impianti, l’obbligo di disinfettare sdraio, lettini e ombrelloni a ogni cambio di persona o nucleo familiare, la possibilità di misurare la temperatura a tutti, una ‘densità di affollamento’ in vasca calcolata con un indice di “7 mq di superficie a persona“. Stesso spazio deve essere garantito nelle aree solarium. Restano sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali”.

Dal 3 giugno sparisce ogni limitazione – e non c’è più quarantena – per gli spostamenti all’estero verso gli Stati dell’Unione europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano.

Restano vietati gli spostamenti per altri Paesi, “salvo che per comprovate esigenze lavorative,di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

“Ai fini del contenimento della diffusione” del coronavirus Sars-Cov-2, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Il testo dà dunque indicazioni su come usare le mascherine nella Fase 2, di convivenza con Covid-19, e precisa anche chi è esonerato dall’indossarle. Secondo quanto previsto nell’articolo 3, non sono infatti soggetti all’obbligo di mascherina “i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana”. Il Dpcm “fa divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo” e impone di “sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali”.

Quanto allo sbarco nei porti italiani, prevede l’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni per i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia e per i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero (per entrambi vige l’obbligo a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio), mentre “i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore”.

Le disposizioni si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza, ma è consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

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