Brogli elettorali a Reggio Calabria, il Tar rigetta il ricorso: motivi inammissibili. Elezioni regolari
I giudici riferiscono: «La giurisprudenza ha chiarito che il giudizio amministrativo e anche quello elettorale è naturalmente indipendente da quello penale e l’esistenza di indagini penali in corso»
Il Tar di Reggio Calabria dopo l’udienza di ieri in cui aveva riservato la decisione, ha sciolto la riserva dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal Movimento Nuova Italia Unita, al quale aveva poi aderito anche il candidato sindaco per il centrodestra Antonino Minicuci.
I giudici amministrativi non sono entrati nel merito, ma hanno dichiarato inammissibile il ricorso per una serie di questioni preliminari. In primis il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti in quanto hanno agito nella qualità di candidati non eletti alle lezioni del consiglio del 20 e 21 settembre 202, risultando pertanto privi di legittimazione.
È stato rilevato inoltre il mancato rispetto dei termini per la produzione del ricorso in quanto i giudici dicono che i rilievi formulati dai ricorrenti sono relativi alle elezioni conclusesi il 10 ottobre con la proclamazione degli eletti.
Queste censure sono state sollevate oltre il termine decadenziale dall’atto di proclamazione degli eletti e sono quindi considerati dai giudici manifestamente tardivi dovendo escludersi che possa essere accertata in via accidentale l’illegittimità di un provvedimento amministrativo non ritualmente, né tempestivamente impugnato.
Rileva un particolare passaggio della sentenza del Tar che fa riferimento all’indagine in corso dal punto di vista penale. I giudici riferiscono: «La giurisprudenza ha chiarito che il giudizio amministrativo e anche quello elettorale è naturalmente indipendente da quello penale e l’esistenza di indagini penali in corso, come nel caso di specie attinenti a condotte di rilevante gravità, non vale di per sé a dimostrare l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato dovendo dimostrarsi se e in che misura la condotta presuntivamente illecita abbia portato all’adozione di un provvedimento che sarebbe stato diverso per forma e per contenuti»
In sostanza i giudici tengono separati i due profili: l’illegittimità degli atti amministrativi per le elezioni e l’inchiesta penale che ovviamente farà il suo corso.