venerdì,Aprile 26 2024

Ecobonus, ecco come si potrà ristrutturare senza spendere un euro

Il decreto rilancio contiene il cosiddetto superbonus per l'edilizia di qualità con detrazioni che arrivano fino al 110%

Ecobonus, ecco come si potrà ristrutturare senza spendere un euro

Ristrutturare casa senza spendere un euro. Lo ha spiegato ieri il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel presentare, all’interno del decreto Rilancio, il cosiddetto superbonus al 110% per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico delle abitazioni. «Una rivoluzione per l’economia e l’ambiente – ha aggiunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccari – consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini. Una proposta shock per affrontare la situazione economica senza precedenti dal secondo dopoguerra a oggi che il Paese sta attraversando, ma anche la grave crisi climatica del pianeta che deve rappresentare una priorità assoluta».

Come funziona il superbonus?

I cittadini che effettuano questi lavori otterranno una detrazione fiscale pari al 110% della somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta all’azienda che ha effettuato i lavori. L’impressa a suo volta potrà cedere illimitatamente il credito a fornitori e anche istituti bancari ottenendo immediata liquidità. La detrazione fiscale potenziata al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei suddetti interventi.

Accesso al superbonus Ecobonus

Per l’accesso al superbonus del 110%, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Ecobonus, interventi, importo massimo e condizioni di ammissibilità

Nello specifico, previsto un potenziamento al 110% della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Per quanto riguarda Importo massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Condizioni di ammissibilità: materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. Importo massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. Importo massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

top