mercoledì,Maggio 8 2024

Caso Miramare e rischio prescrizione: Falcomatà torna a gennaio?

Una sentenza della Consulta potrebbe anticipare di due mesi il rientro di sindaco, assessori e consiglieri sospesi in caso di intervenuta prescrizione

Caso Miramare e rischio prescrizione: Falcomatà torna a gennaio?

Angela Marcianò è rientrata in Consiglio comunale a Reggio Calabria dopo la sospensione dovuta al processo Miramare. Tra poco tornerà anche l’ex capogruppo del Pd, Antonino Castorina, sospeso per la vicenda giudiziaria dei brogli elettorali. Ma tra pochi mesi potrebbero esserci altri eccellenti ritorni, primo fra tutti quello del sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà e di tutti i condannati dell’allora Giunta che sedevano in Consiglio comunale fino al 19 novembre 2021.

Escluso quello che sarebbe un falso gossip giudiziario, ovvero la richiesta di anticipo dell’udienza d’appello dei legali dell’ex primo cittadino, si configura invece un altro possibile scenario, ossia che il processo d’appello non possa andare in aula per avvenuta prescrizione. A oggi non è ancora stata fissata l’udienza in Corte d’appello, udienza che nemmeno per Angela Marcianò è arrivata, stante la sua sentenza di condanna in primo grado sia arrivata da tempo per la scelta del rito abbreviato della consigliera di Impegno e identità.

Quindi la prescrizione per Falcomatà e company potrebbe arrivare a fine gennaio 2023 e non a fine del successivo mese di marzo.
I due mesi in meno sarebbero determinati dal fatto che non si computa, ai fini del calcolo della prescrizione, la sospensione di quei mesi delle attività durante il lockdown causa Covid. Nello specifico c’è una sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittima la sospensione della prescrizione nei casi in cui il collegio abbia rinviato l’udienza, come nel caso della vicenda giuridica del caso Miramare, per motivi organizzativi legati all’emergenza epidemiologica.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, c. IX, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente c. VII, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Per la Corte contrasta col principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista se il capo dell’ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell’udienza penale, nell’ambito di misure organizzative volte a gestire l’emergenza pandemica e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.

È incostituzionale, spiega la Consulta nella sentenza n. 140 del 2021, la sospensione conseguente al rinvio di udienza disposto per motivi organizzativi legati all’emergenza epidemiologica. Resta da verificare se l’udienza sarà fissata in tempo per evitare che intervenga la sospensione.

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