sabato,Aprile 27 2024

Commissari Asp, Uil: decadenza direttori generali

L'organizzazione sindacale chiede di conoscere quali provvedimenti da «adottare al fine della corretta applicazione delle procedure sopra citate per porre fine alla fallimentare gestione commissariale dell’ASP di Reggio Calabria»

Commissari Asp, Uil: decadenza direttori generali

Riceviamo e pubblichiamo segretario territoriale Uil Nicola Simone

L’adozione del DCA n. 27 del 12.02.2021 della Regione Calabria in merito all’adozione del Bilancio di esercizio per l’anno 2019 dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria pone in essere l’attuazione della normativa in merito alla decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere. A tal fine appare doveroso citare alcuni decreti normativi e in particolare  richiamare:

1.l’art.  52,  comma  4,  lettera d), della legge finanziaria 2003 che impone alle regioni l’adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai  sensi  dell’art.  3,   comma   2,   lettera   c),   del decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405,  la decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di mancato  raggiungimento  dell’equilibrio  economico   delle aziende sanitarie  e  ospedaliere,  nonché  delle  aziende ospedaliere autonome.

2.Il testo dell’art. 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni: <<Art.3-bis    (Direttore    generale,     direttore amministrativo e direttore sanitario). – (Omissis). 7-bis.  L’accertamento  da  parte  della  regione   del mancato  conseguimento  degli   obiettivi   di   salute   e assistenziali costituisce per il direttore  generale  grave inadempimento  contrattuale e comporta   la   decadenza automatica dello stesse.>>.

3. Il testo dell’art.  1,  commi 534 e 535 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016): <<534.   Per   garantire   il   pieno   rispetto   delle disposizioni di  cui  ai  commi  da  521  a  547,  tutti  i contratti dei direttori generali,  ivi  inclusi  quelli  in essere, prevedono la  decadenza  automatica  del  direttore generale degli  enti  di  cui  all’articolo  19,  comma  2,lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,in caso  di  mancata  trasmissione  del  piano  di  rientro all’ente interessato, ovvero  in  caso  di  esito  negativo della  verifica  annuale  dello  stato  di  attuazione  del medesimo piano di rientro. >>.

<<535. A decorrere dal 2017, le disposizioni  di  cui  ai commi  da  521  a  547,  coerentemente  con  le  previsioni normative di cui agli articoli 2, comma  2-sexies,  lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e  nel  rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di  cui al comma 536, primo  periodo,  si  applicano  alle  aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione  diretta, ovvero ad altri enti pubblici che  erogano  prestazioni  di ricovero  e  cura,  individuati  da  leggi  regionali,  che presentano un significativo scostamento tra costi e  ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.>>.

Ciò premesso la scrivente organizzazione sindacale chiede di conoscere quali provvedimenti codesta struttura commissariale e gli organi in indirizzo  intendono adottare al fine della corretta applicazione delle procedure sopra citate per porre fine alla fallimentare gestione commissariale dell’ASP di Reggio Calabria e avviare fin da subito le procedure selettive atte ad individuare le figura professionali da assegnare per il risanamento economico-finanziario e gestionale all’Ente.

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