Firmate oggi dal presidente della regione Calabria Jole Santelli le ordinanze 35 e 36, nell’ambito di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli atti si riferiscono in particolare alle prestazioni nel settore sanitario, alle modalità di lavoro per le attività commerciali e agli spostamenti delle persone, in particolare minori e persone con disabilità.
La numero 35 riguarda disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale – oltre a quelle in urgenza, mai sospese – sono consentite a far data dal 27 aprile 2020: le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell’allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili; rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile; 3. le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni; Le Autorità Competenti e gli Organi di controllo verificano il rispetto delle misure fissate nel presente provvedimento. Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.
L’atto produce effetti dalle ore 00.01 del 27 aprile 2020 e cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi, ministeriali o regionale che dispongano diversamente.
L’ordinanza numero 36 è relativa invece alle disposizioni delle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche.
Ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, dal 24 aprile 2020, nel territorio regionale: