sabato,Maggio 4 2024

Sequestro preventivo, per le Sezioni unite della Corte di Cassazione il giudice deve motivare sulla pericolosità

La vicenda trattata trae origine dalla maxi operazione di polizia denominata “Piramidi” che, nella primavera dello scorso anno, ha portato al sequestro dei beni nei confronti di un noto professionista reggino

Sequestro preventivo, per le Sezioni unite della Corte di Cassazione il giudice deve motivare sulla pericolosità

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito un importante principio di diritto in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, dando risposta affermativa alla domanda «se il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, previsto dall’art. 321 comma II cpp, richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità del bene oggetto di sequestro».

Su tale questione di diritto, si era assistito ad un contrasto giurisprudenziale all’interno delle Sezioni semplici della Corte di Cassazione, ove prevaleva la tesi maggioritaria, contraria all’indagato, che stabiliva che il giudice del merito non aveva alcun obbligo di motivazione, allorquando egli era chiamato a decidere se applicare il sequestro su beni astrattamente confiscabili.

Le Sezioni Unite però, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale che si era creato sull’argomento, hanno stabilito di aderire alla tesi più garantista proposta dalla difesa, condividendo le argomentazioni di diritto espresse da quel filone giurisprudenziale, seppur minoritario, che esclude qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità del bene sequestrato alla sua mera ed astratta confiscabilità.

Nell’ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, è principio conforme a Costituzione che il giudice del merito debba dare conto dell’esistenza del pericolo che possa derivare dalla libera disponibilità del bene, elemento questo che, ove esistente, giustifica l’apposizione del vincolo, dovendosi invece, escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera astratta confiscabilità del bene oggetto di sequestro.

Secondo la tesi difensiva, sostenuta dal penalista reggino Marco Gemelli e dal collega Raffaele Brescia di Cosenza, accolta dalla Corte, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, che come è noto, tende a colpire diritti sostanziali protetti dalla nostra Carta Fondamentale, impone al giudice del merito di dare ragione, attraverso la motivazione, del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi con il provvedimento di sequestro; il che non può avvenire attraverso la semplice valorizzazione del mero rapporto di asservimento del bene rispetto al reato.

Grazie a questa pronuncia emessa dal massimo consesso di legittimità, il giudice oggi, sarà tenuto a dare conto, attraverso la motivazione, delle ragioni per cui si ritiene sussista il requisito della pericolosità effettiva del bene (periculum in mora) perché solo così sarà possibile l’apposizione del vincolo del sequestro. La vicenda trattata dalle Sezioni Unite trae origine dalla maxi operazione di polizia denominata “Piramidi” che, nella primavera dello scorso anno, ha portato al sequestro dei beni nei confronti di un noto professionista reggino, operativo nel settore finanziario e di sua moglie.

Durante l’operazione condotta dalle Fiamme Gialle è stata data esecuzione anche a un decreto di perquisizione locale emesso, nei confronti dei principali indagati, da parte della Procura della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Nel corso delle perquisizioni condotte in Reggio Calabria, i militari delle Fiamme Gialle hanno individuato – nelle immediate adiacenze dell’abitazione del principale indagato – un terreno agricolo con annesso fabbricato rurale, oggetto di sequestro e su cui verteva l’impugnazione, ritenuto nella sua disponibilità sebbene fosse intestato alla compagna, ove erano collocate due casseforti blindate all’interno delle quali vi erano numerosi preziosi di ingente valore.

La questione rimessa alle Sezioni Unite, su specifica sollecitazione della difesa trae origine dal provvedimento del Tdl reggino, impugnato in Cassazione, che in sede di riesame aveva sul punto rigettato la tesi della difesa, nella parte in cui si era evidenziato che il provvedimento di sequestro del gip, afferendo ad una ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca facoltativa, doveva essere debitamente motivato in relazione alla paventata pericolosità del bene immobile sequestrato, derivante dalla sua libera disponibilità in capo agli indagati.

top