lunedì,Aprile 29 2024

Ambulanze private, il Tar reggino condivide i dubbi di costituzionalità della legge regionale sulla funeraria

Rigettata la domanda cautelare dei termini perché ritenuta l'insussistenza di una situazione di pregiudizio grave e irreparabile

Ambulanze private, il Tar reggino condivide i dubbi di costituzionalità della legge regionale sulla funeraria

Il Tar di Reggio Calabria, il 10 gennaio u.s., ha accolto la tesi delle Agenzie di servizi per cui appare fondata e interessante l’eccezione del ricorso presentato al Tar dall’avvocato Annamaria Esposito. «Poiché l’atto impugnato – scrive il Tar – sembra rivestire natura provvedimentale e immediatamente lesiva della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti quali operatori economici nel mercato di riferimento.

Ritenuto che la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell’art. art. 5, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 7 agosto 2023 n. 38, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)” della Legge Regionale 7 agosto 2023 n. 38, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)”, mal si concilia con la sommarietà propria della fase cautelare del giudizio, presupponendo invece un più articolato e completo approfondimento nel merito, circa la delimitazione dell’ambito di interferenza della disposizione regionale censurata, che sottende delicati aspetti attinenti al tema della salute, dell’igiene sanitaria e dell’assistenza in genere, con la “materia” della concorrenza di esclusiva competenza statale (art. 117 co. 2 lett. e) Cost.)».

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