domenica,Aprile 28 2024

Brusco stop al Museo del Mare: il Tar boccia l’operato del Comune di Reggio Calabria

I giudici amministrativi accolgono il ricorso del cantiere nautico R. Marine Group e censurano il comportamento delle amministrazioni «non improntato a buona fede e collaborazione»

Brusco stop al Museo del Mare: il Tar boccia l’operato del Comune di Reggio Calabria

Nessun avvio dei lavori per il Museo del Mare. Almeno per ora. Annunci e sogni di gloria dell’amministrazione Falcomatà infranti dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che ha accolto il ricorso del cantiere nautico R. Marine Group rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Polimeni e Angelo Clarizia.

La sentenza

I giudici del Tar hanno concluso che «sono fondati il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati».  Annullato il decreto di revoca della concessione demaniale e l’ingiunzione di sgombero inviata dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. 

Il Collegio ha evidenziato come «il comportamento delle Amministrazioni non sia stato improntato a criteri di collaborazione e buona fede». Questo perché «la revoca della concessione e la conseguente ordinanza di sgombero- dalle quali deriverebbe un danno ingiusto di non trascurabili proporzioni alla ricorrente – sono state adottare rispettivamente dopo oltre nove mesi (17.04.2023) e oltre un anno (09.10.2023) dalla data di stipula del Protocollo di Intesa (05.07.2022), senza che venisse trovato un rimedio per il concessionario che-si torna a sottolineare- svolge anche un servizio di pubblica necessità di indubbia rilevanza per la collettività locale e non solo». 

La valutazione

Valutazione opposta per la società che, secondo i giudici, invece «risulta essersi continuamente attivata per ottenere dal Comune la disponibilità di aree compatibili con la cantieristica navale, iniziative che l’ente locale ha tardivamente e negativamente riscontrato in via definitiva in epoca addirittura successiva all’ordinanza di sgombero».

È l’atteggiamento dell’amministrazione comunale ad essere stato scandagliato dal Tar che ha, invece, constato come «pacifico e non controverso che Marine Group si è continuativamente fatta parte diligente nell’individuare almeno due aree di interesse dove si sarebbe potuto alternativamente ricollocare l’attività cantieristica, onde scongiurare le gravi conseguenze derivanti dalla revoca della concessione demaniale sollecitata dallo stesso Comune di Reggio Calabria». Una volontà che la società continua a mantenere valutando l’opera del Museo del Mare di pregio.

L’iter

Ripercorrendo brevemente gli step che hanno caratterizzato questo contenzioso, emergono come pacifiche due circostanze di fatto: «la revoca della concessione, tuttora in corso di efficacia, risulta motivata dalla richiesta- evidenziata dal Comune di Reggio Calabria di ottenere urgentemente la disponibilità delle aree occupate dalla concessionaria per l’attuazione degli interventi di riqualificazione del “Waterfront” portuale di Reggio Calabria finanziati nell’ambito del PNRR e sottoposti ad inderogabili vincoli temporali per l’inizio e fine lavori. E il Comune di Reggio Calabria, soggetto terzo rispetto al rapporto concessorio, non ha adempiuto né ha dimostrato l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligo assunto nei confronti dell’Autorità Portuale nel Protocollo di Intesa». 

Tesi contrapposte

Chiare, per i giudici amministrativi, le tesi contrapposte in campo: secondo le Amministrazioni resistenti il finanziamento delle opere di riqualificazione in esame con fondi PNRR costituisce già di per sé il sopravvenuto motivo di interesse pubblico che giustifica l’esercizio in via di autotutela del potere di revoca, a prescindere dall’inadempimento del Comune di Reggio Calabria a cui era demandata da “convenzione” l’individuazione di “aree di propria competenza” ove ricollocare l’attività economico/industriale della concessionaria.

Ad avviso della società ricorrente, invece, l’impugnato provvedimento di revoca non avrebbe adeguatamente e ragionevolmente contemperato l’innegabile interesse pubblico alla realizzazione delle opere finanziate dal PNRR con quello del privato, il cui legittimo affidamento sarebbe stato tradito dal Comune sia prima che dopo l’inclusione del progetto Waterfront nel “pacchetto” di opere “urgenti” finanziate con fondi del PNRR: prima, attraverso le rassicurazioni, apparentemente ragionevoli, circa la reperibilità di altra area utile (zona Sud Calopinace-v. verbale del 27.11.2013 doc. n. 9 di parte ricorrente); dopo, per effetto dell’ostinato ed immotivato rifiuto dell’Amministrazione locale di fornire indicazioni definitive circa l’individuazione di un sito da occupare in alternativa a quella oggetto del preannunciato sgombero, nonostante le plurime manifestazioni di interesse formulate dalla Marine Group per almeno due aree demaniali ritenute idonee ad ospitare l’attività della società. 

Comune bocciato dal Tar

Di qui la «denunciata violazione dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, e del principio di buona fede e del legittimo affidamento».  Un dato emerge chiaramente: «Il Comune avrebbe avuto tutto il tempo per trovare una sistemazione idonea a preservare la qualificata posizione della titolare della concessione, prima di compulsarne la revoca presso l’Autorità Portuale, approvando, per esempio, una delibera in deroga al vigente PRG, sempre se il problema fosse stato quello della incompatibilità della destinazione urbanistica di una delle aree reiteratamente segnalate dalla stessa concessionaria a sud (Calopinace) e a nord (Pentimele) del territorio del capoluogo reggino o individuando un’altra zona da destinare a cantiere nautico ricorrendo, se del caso, all’esercizio di poteri contingibili e urgenti nelle more di una soluzione definitiva. 

Infine, l’obiezione del Comune sulla impossibilità di reperire mediante procedure di evidenza pubblica un sedime demaniale congeniale alle necessità produttive della ricorrente si infrange sul condivisibile rilievo che, nel caso di specie, si tratta di assegnare con urgenza un bene pubblico ad una società privata, già titolare di una concessione demaniale che deve essere “trasferita” in altra zona del territorio comunale, diversa da quella originariamente assegnata per sopravvenute ed improrogabili esigenze delle Amministrazioni resistenti e in conformità al più volte richiamato Protocollo d’Intesa». 

Queste le motivazioni che hanno portato «il favorevole scrutinio dei motivi di illegittimità prospettati con riferimento alla nota del Comune di Reggio Calabria del 12.01.2024 che, conseguentemente, deve essere anch’essa caducata». Adesso la palla torna nuovamente all’amministrazione che, per riprendere l’iter dei lavori dovrà muoversi per trovare una collocazione alternativa al cantiere.

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