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Parco dell’Aspromonte, il Tar respinge il ricorso per l’annullamento del decreto di commissariamento dell’ente

Per i giudici amministrativi «l’interesse pubblico alla continuità dell’attività dell’Ente, per il tramite del disposto commissariamento, a garanzia degli obiettivi istituzionali che lo stesso è chiamato a perseguire»

Parco dell’Aspromonte, il Tar respinge il ricorso per l’annullamento del decreto di commissariamento dell’ente

Arriva a conclusione la vicenda giudiziaria che ha visto al centro l’ente Parco dell’Aspromonte. Ente commissariato che, però, ha trovato il Tar della Calabria pronto a respingere il ricorso per l’annullamento del decreto. «Non sussistano – per i giudici amministrativi – i presupposti per l’operatività di quella preventiva “intesa” con la Regione».

Come è noto il Parco Nazionale dell’Aspromonte in data 06 febbraio 2024 con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato commissariato. Con lo stesso decreto il Ministro nominava commissario l’architetto Renato Carullo e facendo decadere il Consiglio Direttivo e lo stesso Presidente.

Successivamente, il Presidente ed in contemporanea un componente del Consiglio Direttivo presentavano ricorso, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e contestuale revoca dall’incarico del Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e del relativo Consiglio Direttivo.

L’Ente Parco d’Aspromonte costituitosi in giudizio unitamente al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ritiene di dover mettere a conoscenza dell’avvenuto rigetto in data 9 maggio da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, con l’Ordinanza la quale stabilisce quanto segue: «Ritenuto in particolare che, trattandosi di una revoca lato sensu “sanzionatoria” espressione dell’esercizio di un potere di vigilanza sull’operato dell’Ente di cui è esclusivo titolare il Ministero dell’Ambiente (art. 9 comma 1 e 21 L. n. 394/91).

Non sussistano, prima facie, i presupposti per l’operatività di quella preventiva “intesa” con la Regione che, viceversa, caratterizza il modello procedimentale di nomina del Presidente dell’Ente, a garanzia delle potestà regionali nonché del principio delle leale cooperazione tra Stato e Regione, costituzionalmente garantiti. Ritenuto, altresì, che la delibazione dei motivi di gravame inerenti le plurime ed articolate contestazioni relative alla gestione dell’Ente sia incompatibile con l’odierna fase cautelare nell’ambito della quale, in un corretto contemperamento degli interessi in gioco, deve ritenersi prevalente, sul piano del periculum in mora, l’interesse pubblico alla continuità dell’attività dell’Ente, per il tramite del disposto commissariamento, a garanzia degli obiettivi istituzionali che lo stesso è chiamato a perseguire; Ritenuto di dover regolamentare le spese di fase in applicazione del principio della soccombenza», respinge, quindi, la richiesta di misura cautelare e condanna al pagamento delle spese processuali i ricorrenti, in favore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

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