lunedì,Aprile 29 2024

Legge istitutiva delle Città Metropolitane, chi ha fatto cosa

Ecco come hanno proceduto le altre Regioni nei confronti dei nuovi enti territoriali

Legge istitutiva delle Città Metropolitane, chi ha fatto cosa

A questo punto vale la pena fare una panoramica dell’attuale situazione in cui si trovano le Città metropolitane create dalla Legge Delrio. Ancora una volta ad aiutarci in questa disamina è la relazione del segretario generale UmbertoNucara che fa notare come l’esempio più virtuoso è costituito dal Legislatore Lombardo che ha approvato un ampio testo specificamente destinato a disciplinare le funzioni e i rapporti istituzionali del nuovo Ente, anche individuando una sede istituzionale di raccordo e collaborazione ed istituendo la Conferenza Permanente Regione-Città metropolitana, composta pariteticamente per definire una intesa quadro al fine di stabilire linee programmatiche ed iniziative di raccordo tra Piano Regionale di Sviluppo e Piano Strategico Metropolitano.

«La Regione Toscana, ad esempio – ancora Nucara – mantiene in capo alla Città metropolitana di Firenze le funzioni già delegate alle Province in materia di sport, turismo, forestazione, tenuta albi del terzo settore, mentre il Piemontedelega al nuovo Ente metropolitano di Torino alcune funzioni in materia di foreste, ambiente, formazione professionale e usi civici; introduzione di misure tese a contenere o a rendere più oneroso lo svolgimento di funzioni fondamentali riconducendole ove possibile all’interno di strumenti di programmazione regionale già esistenti oppure prevedendo obblighi di intese e/o accordi istituzionali.

In Emilia-Romagna, invece, secondo la legge regionale n. 13 del 2015, la Regione e la Città metropolitana, sentite le Province, predispongono una intesa generale quadro, dando avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l’individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano.

«Va segnalato, altresì, che i legislatori regionali – spiega dettagliatamente l’avvocato Nucara – hanno seguito criteri non sempre omogenei con riguardo al grado di dettaglio nell’individuazione delle funzioni oggetto di riordino ed allocazione. La maggior parte delle Regioni si è limitata ad enumerare, senza particolari specificazioni, le materie oggetto di riordino, provvedendo alla loro riassegnazione ai livelli regionale o comunale ovvero alla conferma della titolarità delle stesse in capo agli enti di area vasta».

Ad ogni modo, in diverse Regioni è riconosciuto alle Città metropolitane un ruolo differenziato rispetto agli altri Enti di area vasta, e tra queste si segnalano, in particolare, la Campania, il Piemonte, la Puglia, la Toscana ed il Veneto.

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