Asp Reggio, dimenticano di trasmettere un atto: Brancati ed Iracà condannati ad un mega risarcimento da 650mila euro

La Corte dei Conti condanna in appello l’ex commissario dell’Asp Giacomino Brancati e l’ex sub-commissario Felice Iracà. La condanna è rispettivamente al pagamento di 400 mila e 250 mila euro in favore dell’Azienda sanitaria ospedaliera di Reggio Calabria.

Una tegola pesantissima. È quella cristallizzata da una sentenza che ha messo nero su bianco una «disattenzione» costata cara e salata all’Asp di Reggio Calabria. Una mancanza ricaduta, di conseguenza, sui contribuenti.

La sentenza

In sintesi, un danno quantificato in 800 mila euro fu addebitato agli ex vertici dell’azienda reggina. Una contestazione erariale basata sul danno subito dall’Amministrazione sanitaria reggina. Il tutto per «la maggiore spesa dovuta alla non tempestiva esecuzione di un accordo transattivo. Un atto sottoscritto dal commissario straordinario Brancati per accettazione della proposta formulata da una ditta creditrice il 2 febbraio 2017».

Il fatto

I vertici dell’Asp, nonostante i solleciti riportati nella sentenza, non avrebbero, dunque, rispettato i termini. E «la non puntuale esecuzione dell’accordo, che avrebbe altrimenti consentito un risparmio di spesa pari ad euro 1.847.007,43, sarebbe stata conseguenza della mancata trasmissione dell’atto transattivo all’ufficio del Commissario per il Piano di rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria ai fini dell’effettivo pagamento. Tale omissione avrebbe comportato che la transazione rimanesse sulla “carta”. Con il conseguente successivo intervento di un commissario ad acta per la liquidazione delle spettanze vantate dalla ditta in complessivi euro 6.688.499,25».

In quanto organo di vertice aziendale, Brancati avrebbe dovuto assicurare il puntuale adempimento vigilando sull’operato degli uffici. E, così, garantendo quel risparmio di spesa che la transazione avrebbe consentito di ottenere. Dal suo canto Iracà è stato riconosciuto responsabile nella qualità di sub commissario aziendale. Non solo sarebbe stato a conoscenza dell’accordo intervenuto con la ditta avendo attivamente partecipato alla sua definizione, ma «avrebbe avuto piena contezza del fatto che la transazione non aveva, poi, trovato esecuzione quantomeno nel rispetto della tempistica».

L’appello

Inoltre la Corte dei Conti ha valutato negativamente l’appello del commissario. Le carte chiariscono che «Il tentativo del Brancati di spostare il baricentro della responsabilità per il danno incontestabilmente subito dall’Amministrazione sanitaria non può che essere disatteso».

Il Collegio, infatti, non ha nessun dubbio sul fatto che, una volta sottoscritta la convenzione transattiva, Brancati «si sia del tutto disinteressato del seguito procedimentale dell’accordo. Nonostante sapesse della tempistica, oggettivamente stringente e, soprattutto, nonostante fosse a conoscenza del fatto che, ai fini dell’effettivo pagamento, il passaggio che imprescindibilmente si sarebbe dovuto osservare era quello di trasmettere l’accordo all’Ufficio commissariale per il Piano di rientro».

A fronte di tutto ciò, i giudici hanno evidenziato come non sia stato registrato «alcun comportamento attivo del commissario. Nessun tentativo di dare impulso ad un procedimento ormai incanalato su un binario senza apparente sbocco. Un’omissione tanto più grave quanto più se ne consideri la sua perseveranza».

E in appello il Collegio non ha ritenuto di poter accedere all’ulteriore richiesta di applicazione del potere riduttivo. Questo in considerazione del «disordine aziendale addotto da entrambi gli appellanti – dal Brancati si è fatto addirittura riferimento allo “sfascio organizzativo”. Una situazione che avrebbe in quel periodo caratterizzato la gestione perché delle disfunzioni di un ente i massimi organi amministrativi e gestionali non possono che farsi comunque carico.

E, soprattutto, perché la conoscenza del disordine e dell’inefficienza non possono che indurre a prestare ogni possibile attenzione e cautela. Tutto al fine di garantire che iniziative implicanti la gestione di ingenti somme siano gestite per il seguito di competenza nella maniera più puntuale e tempestiva possibile».

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