sabato,Maggio 4 2024

Incarico fiduciario a Pacenza, la Corte dei Conti assolve Oliverio e tutti i componenti dell’ex giunta

La Procura aveva citato tutti a giudizio per ottenere il risarcimento del danno erariale. Ma per i giudici contabili fu una "scelta erronea"

Incarico fiduciario a Pacenza, la Corte dei Conti assolve Oliverio e tutti i componenti dell’ex giunta

Da quanto si legge a firma di Luana Costa di LaCnews24 la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha assolto l’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, gli ex componenti della giunta e due dirigenti regionali dall’ipotesi di danno erariale per colpa grave in relazione all’incarico consulenziale affidato a Franco Pacenza in materia sanitaria.


La Procura regionale della Corte dei Conti aveva infatti citato in giudizio Mario Oliverio (difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo), Antonio Viscomi (difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri), Carmela Barbalace (difesa dall’avvocato Vincenzo Bombardieri), Roberto Musmanno (difeso dall’avvocato Giancarlo Pompilio), Federica Roccisano (difesa dall’avvocato Vincenzo Bombardieri), Francesco Rossi (difeso Giuseppe Leporace), Francesco Russo (difeso dall’avvocato Anna Mugnano), Maria Francesca Corigliano (difesa dall’avvocato Anna Mugnano), Maria Teresa Fragomeni (difesa dall’avvocato Fedele Pezzano), Angela Robbe (difesa dall’avvocato Antonio Torchia), Domenico Pallaria (difeso dall’avvocato Francesca Attina) e Gina Aquina (difesa dall’avvocato Giovanni Spataro) per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in 119. 566mila euro a titolo di colpa grave, in relazione al danno erariale causato dall’incarico consulenziale attribuito a Franco Pacenza negli anni 2017, 2018 e 2019, attraverso una delibera approvata in giunta.

Incarico illegittimo


Secondo l’ipotesi della Procura della Corte dei Conti, l’incarico sarebbe stato affidato in assenza di requisiti legali per la nomina del consulente, in violazione delle norme regionali e nazionali e dei principi di economicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Per i giudici contabili però «sebbene la scelta di conferire e rinnovare l’incarico debba ritenersi illegittima, deve tuttavia ritenersi che nella concreta fattispecie manchi l’elemento soggettivo della colpa grave come presupposto della responsabilità amministrativa».

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