domenica,Aprile 28 2024

Bagnara, il Tar boccia il Comune: «Illogicità manifesta» nell’affidamento dei lavori

Con sentenza dei giudici amministrativi sono stati accertate illegittimità sull'affidamento dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura

Bagnara, il Tar boccia il Comune: «Illogicità manifesta» nell’affidamento dei lavori

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria si è pronunciato accogliendo il ricorso proposto dalla società General Work S.r.l.S. contro il Comune di Bagnara Calabra. 

Ad essere richiesto l’annullamento delle determinazioni del 14 e 19 settembre adottate dal responsabile dell’ufficio comunale in merito ai lavori pubblici e manutenzione del Porto del Comune di Bagnara, aventi ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica lungo la Ss 18. Era stato richiesto l’accertamento sull’affidamento considerato che la General Work era «unica ditta offerente». E per questo richiesta anche «l’inefficacia del contratto stipulato dal Comune intimato con l’aggiudicataria il 27 settembre 2023». 

I fatti

Ma andiamo con ordine. Il Porto di Bagnara da sempre nodo dolente di un paese che dovrebbe vivere di pesca. Dovrebbe ma che non riesce a dare stabilità alla sua infrastruttura principale, torna ad essere dibattuto nelle aule di tribunale.

Come ricostruito dai giudici amministrativi la «società ricorrente ha partecipato all’indagine di mercato avviata dal Comune di Bagnara Calabra. Con avviso pubblico del 24.08.2023, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale, nel tratto corrente lungo la S.S. 18 tra la località Sirena e la Chiesa Madonna del Rosario.

Con determina 606 del 14.09.2023, l’amministrazione comunale riteneva di poter prescindere dalla valutazione dell’unica offerta pervenuta. Ovvero quella della ricorrente – la quale aveva proposto un ribasso del 24,00% sull’importo totale dei lavori, pari ad € 37.300,35, oltre oneri di sicurezza – in considerazione della diffida che quest’ultima aveva precedentemente inoltrato. Rivendicando il pagamento del corrispettivo di taluni lavori svolti, in passato, nell’interesse dell’amministrazione». 

Le motivazioni

Per il Comune, in sostanza «non sarebbe stato opportuno aggiudicare la commessa pubblica ad una impresa che aveva determinato l’instaurazione di una “vertenza”, non ancora definita. Essendo piuttosto preferibile, in ragione dell’urgenza dei lavori, procedere all’affidamento diretto». A un’altra società che, nel passato «avrebbe dimostrato affidabilità e professionalità, garantendo il risultato atteso». Con questa motivazione l’amministrazione aggiudicava l’appalto stipulando il contratto.

Per la General Work, invece, si tratta di «violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 94 e 95 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dei principi di fiducia, di tassatività delle cause di esclusione, di non discriminazione e di proporzionalità. eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento».

Le ragioni del Comune

Le ragioni addotte dal Comune di Bagnara Calabra a sostegno della decisione di non procedere alla valutazione dell’unica offerta proposta dalla ricorrente sarebbe «inficiata da illogicità ed irragionevolezza. Più precisamente, la precedente diffida da quest’ultima presentata, siccome funzionale alla riscossione di un diritto di credito a fronte di prestazioni già svolte in favore dell’amministrazione, non avrebbe potuto giustificarne la pretermissione, in assenza di contestazioni di merito circa la regolarità dei lavori». 

 Il Comune di Bagnara Calabra ha puntato la difesa in considerazione «dell’estrema discrezionalità di cui avrebbe goduto nell’individuare le modalità di affidamento di una commessa pubblica di valore assai ridotto e di carattere urgente».

  • La sentenza

Il Collegio ha preso atto della documentata ultimazione dei lavori. Ma si è comunque potuto procedere nell’accertamento di eventuali illegittimità. I giudici amministrativi hanno in tal senso accolto il ricorso. La sentenza del Tar chiarisce come sia «indubbio che, una volta avviata una indagine di mercato, il Comune di Bagnara non avrebbe legittimamente potuto pretermettere l’unica offerta proposta dalla ricorrente sulla scorta dell’esclusiva considerazione che quest’ultima aveva richiesto – come era suo diritto – il pagamento del corrispettivo di lavori commissionati, in passato, dalla stessa amministrazione, senza che questa ne avesse mai contestato il corretto svolgimento». In conclusione, il ricorso è fondato e accolto riguardo alla domanda di accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti.

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