martedì,Maggio 7 2024

Processo Miramare, l’avvocato di Armando Neri ne chiede l’assoluzione

Andrea Alvaro nella sua arringa ha sottolineato che non vi sia prova che l'ex assessore, il 16 luglio 2015, fosse a conoscenza di nulla che potesse far ritenere l’illiceità

Processo Miramare, l’avvocato di Armando Neri ne chiede l’assoluzione

Nel tardo pomeriggio di ieri, davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, è intervenuto in difesa di Armando Neri, ex assessore ed ex vicesindaco di Reggio Calabria, l’avvocato Andrea Alvaro, il quale ha concluso la lunga discussione chiedendo l’assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Il penalista ha sviluppato la sua appassionata e incalzante arringa sul tema dei contenuti del dolo del reato di abuso d’ufficio, evidenziando come il momento essenziale per la valutazione della buona o della mala fede dell’agente sia la rappresentazione del contesto fattuale in cui egli si determina.

In tal senso, il difensore ha rimarcato i concetti di realtà, verità e prospettiva, specificando come la volontà di un soggetto vada valutata in ragione di ciò che si rappresenta o che non si rappresenta nel momento in cui agisce. «Le valutazioni vanno – ha sostenuto l’avvocato Alvaro – contestualizzate e, per di più, anche personalizzate. Il giudice dovrà ricostruire, in base agli atti di causa, la verità che si rappresentava ciascuno degli assessori il 16 luglio del 2015, nel momento in cui votò la delibera n. 101, autorizzando l’affidamento provvisorio, temporaneo e sperimentale di una parte dell’Hotel Miramare».

Nel contesto di questa premessa metodologica, l’avvocato Alvaro ha messo in evidenza come non vi sia prova che Neri, il 16 luglio 2015, fosse a conoscenza di nulla che potesse far ritenere l’illiceità – peraltro fortemente avversata dal difensore – della citata delibera. «Non v’è alcuna prova, infatti, che l’iniziativa di presentare la domanda a nome dell’associazione “Il sottoscala” sia stata concertata dal sindaco Falcomatà e da Zagarella. Non v’è prova – ha aggiunto il difensore – che l’associazione sia stata un mero schermo fittizio dietro il quale Zagarella avrebbe operato da “ditta individuale”. E già questo basta per escludere la sussistenza del fatto di abuso d’ufficio. In ogni caso, di tali circostanze non v’è prova che Neri ne avesse conoscenza o percezione quel 16 luglio 2015, quando, insieme agli altri componenti della Giunta comunale, votò la delibera n. 101».
Dopo l’intervento del penalista il processo è stato aggiornato a oggi per l’ultima discussione difensiva e per la camera di consiglio, all’esito della quale verrà letto il dispositivo della sentenza di appello.

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