Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, con decreto del 20 luglio 2026 (R.G. n. 1777/2026, Giudice dott. Rodolfo Valentino Scarponi) ha accolto il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promosso dal S.I.U.L.P. di Reggio Calabria, patrocinato dall’avv. Pietro Barbaro del foro di Reggio Calabria, contro il Ministero dell'Interno e il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno, dichiarando l'antisindacalità della condotta tenuta dall'Amministrazione e ordinando l'immediato ripristino del servizio di armeria-vigilanza articolato su turno h24, che era stato soppresso unilateralmente lo scorso 11 maggio.

Il decreto - immediatamente esecutivo - ha accolto il ricorso sotto due distinti profili, entrambi dichiarati antisindacali:

1. Violazione dell'Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2009. Il Giudice ha accertato che il Ministero, nel sopprimere il servizio di vigilanza continuativa articolato su cinque turni sostituendolo con un solo turno diurno, ha «integralmente stravolto la precedente turnazione» senza prima informare né raggiungere alcuna intesa con le organizzazioni sindacali, in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 7, comma 6, dell'ANQ - che impone obbligatoriamente il previo accordo con le segreterie provinciali per qualsiasi modifica delle articolazioni orarie.

Determinante, ai fini della decisione, è stato il verbale del sopralluogo del 28 aprile 2026, prodotto dalla stessa Amministrazione, dal quale è emerso che - come testualmente riportato nel decreto - nessuna chiara informazione era stata resa ai sindacati in merito alla riorganizzazione del servizio di vigilanza e che gli stessi RLS hanno dichiarato di aver saputo in via informale dell'imminente chiusura.

2. Violazione delle prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Giudice ha riconosciuto che l'Amministrazione, a fronte di una modifica organizzativa significativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha omesso di consultare preventivamente il RLS e di convocare la riunione periodica, in violazione degli artt. 29, commi 2 e 3, 35 e 50 del D.Lgs. 81/2008. Il decreto qualifica tali omissioni come «illegittimo diniego di prerogative sindacali», affermando il principio — di particolare rilievo — che le norme sulla sicurezza esprimono «interessi diffusi giuridicamente protetti, della cui tutela i sindacati sono chiamati a farsi carico» e che la loro violazione integra condotta antisindacale.

Per l'effetto, il Giudice ha ordinato al Ministero dell'Interno:

• la sospensione immediata della riorganizzazione e il ripristino del servizio di armeriavigilanza articolato su turno di 24 ore in quinta, nelle modalità antecedenti l'11 maggio 2026;

• l'attivazione, entro 15 giorni, della procedura di previe intese prevista dall'art. 7, comma 6, dell'Accordo Nazionale Quadro, con invio alle segreterie provinciali di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie di una idonea informativa;

• l'astensione, medio tempore, dal dar seguito alla soppressione del servizio di vigilanza;

• la pubblicazione del decreto sulla homepage del sito internet del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza per trenta giorni.

Il Tribunale ha respinto entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

Quanto al difetto di giurisdizione, il Giudice - richiamando le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 2359/2015) e il Consiglio di Stato (sent. n. 4900/2015) - ha affermato che le controversie promosse dai sindacati ex art. 28 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato. Il richiamo al Codice dell'Ordinamento Militare è stato giudicato del tutto inconferente, trovando applicazione esclusivamente per il personale delle forze armate e di polizia a ordinamento militare e non per la Polizia di Stato.

Quanto al difetto di legittimazione attiva, il Giudice ha riconosciuto che la sottoscrizione dell'ANQ da parte del S.I.U.L.P. costituisce “indice sintomatico sufficiente a ritenere sussistente il requisito della nazionalità” richiesto dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore del S.I.U.L.P., Avv. Pietro Barbaro, che aveva reso la dichiarazione di antistatarietà.

«Il decreto del Tribunale di Locri ristabilisce un principio fondamentale - dichiara Giuseppe De Stefano, Segretario Generale Provinciale del S.I.U.L.P. di Reggio Calabria. Il Giudice ha riconosciuto ciò che avevamo denunciato sin dal primo momento: l'Amministrazione non può riorganizzare unilateralmente un servizio nevralgico come la vigilanza dell'armeria senza prima sedersi al tavolo con le organizzazioni sindacali. Non è una questione di forma: è la sostanza della democrazia sindacale e della sicurezza dei lavoratori».

«Due aspetti della decisione meritano di essere sottolineati - prosegue De Stefano nella nota diffusa. - Il primo: il Giudice ha accertato l'antisindacalità non solo per la violazione dell'Accordo Nazionale Quadro, ma anche per il mancato coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, riconoscendo che la sicurezza sul lavoro è materia sindacale a tutti gli effetti. Il secondo: la pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dell'Interno per trenta giorni non è una misura simbolica, ma un atto dovuto per riaffermare - come scrive il Giudice - l'immagine e la credibilità del sindacato che era stato illegittimamente marginalizzato».

«La sentenza che accerta la condotta antisindacale e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese impone anche l’individuazione delle responsabilità (soprattutto sul piano risarcitorio) del funzionario negligente che ha disatteso le indicazioni dipartimentali.

Continueremo a vigilare affinché il decreto sia puntualmente eseguito e affinché il confronto sindacale sia ripristinato nella pienezza delle prerogative che la legge e l'Accordo Nazionale Quadro ci riconoscono».