Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dai candidati non eletti al Consiglio regionale della Calabria Francesco De Nisi, Giuseppina Iemma, Michele Comito e Francesco Sarica contro l’assegnazione dei seggi ad alcuni consiglieri regionali eletti.

Il giudizio riguardava le posizioni di Vito Pitaro, rappresentato dagli avvocati Giovanni Cilurzo e Alessio Giuseppe Colistra, Riccardo Rosa, difeso dagli avvocati Alessio Tuccini e Marco Rosa, Giuseppe Falcomatà, assistito dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Domenico Iofrida, e Filomena Greco, rappresentata dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani.

Al centro della controversia vi era il criterio di calcolo della soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale regionale calabrese. In particolare, i ricorrenti contestavano il modo in cui erano stati computati i voti validi ai fini del raggiungimento della soglia del 4 per cento.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’appello, confermando l’interpretazione secondo cui, per verificare il superamento della soglia di sbarramento, devono essere presi in considerazione soltanto i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali. Restano quindi esclusi dal calcolo i voti espressi soltanto per i candidati alla presidenza della Regione.

Secondo i giudici amministrativi, l’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2005 fa riferimento alle liste circoscrizionali e non alle liste regionali, nelle quali è indicato il nome del candidato presidente. Da qui la conclusione che, ai fini dello sbarramento, i “voti validi” sono quelli attribuiti alle liste circoscrizionali.

La sentenza chiarisce anche la differenza tra le due componenti del sistema elettorale calabrese. I voti alle liste circoscrizionali alimentano la quota proporzionale, legata alla rappresentatività del Consiglio regionale. I voti espressi soltanto per i candidati presidente rilevano invece per la quota maggioritaria e per il premio di maggioranza, funzionali alla governabilità.

Per il Consiglio di Stato, il riparto dei seggi è un procedimento unico articolato in due fasi: l’ammissione al riparto, attraverso il superamento della soglia di sbarramento, e l’assegnazione dei seggi. Le due fasi devono utilizzare una base di calcolo coerente. Poiché la quota proporzionale viene attribuita sulla base dei voti delle liste circoscrizionali, anche la soglia di sbarramento deve essere calcolata sugli stessi voti.

I giudici hanno inoltre escluso che i voti espressi soltanto per il candidato presidente possano incidere sulla soglia di sbarramento delle liste. Quel voto, definito nella motivazione come limitato o “tronco”, non contiene infatti una scelta diretta su una lista circoscrizionale né sui candidati destinati a comporre il Consiglio regionale.

La sentenza richiama anche il principio di tutela delle minoranze politiche. Secondo il Consiglio di Stato, l’interpretazione proposta dai ricorrenti avrebbe ampliato la base di calcolo della soglia, rendendo più difficile per alcune liste accedere al riparto dei seggi e producendo un effetto indiretto a favore delle forze politiche maggiori.

Il collegio ha quindi valorizzato una lettura orientata alla conservazione della rappresentanza, soprattutto nei casi in cui una diversa interpretazione della norma elettorale possa determinare l’esclusione di una lista dal procedimento di assegnazione dei seggi.

Respinto anche il richiamo ai precedenti di Umbria e Puglia. Secondo i giudici, si tratta di sistemi elettorali diversi da quello calabrese. In Umbria il voto al solo candidato presidente si estende anche alle liste collegate, mentre in Calabria opera una disciplina differente. In Puglia, invece, la normativa regionale definisce in modo più ampio la base dei voti validi, con un meccanismo non sovrapponibile a quello calabrese.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata anche la questione relativa alla presunta violazione dell’articolo 48 della Costituzione sul principio di uguaglianza del voto. Per i giudici, il diverso trattamento dei voti espressi soltanto per il candidato presidente dipende dalla diversa scelta compiuta dall’elettore, che in quel caso non indica alcuna lista circoscrizionale.

In conclusione, la legislazione elettorale calabrese è stata ritenuta coerente con il bilanciamento tra governabilità e rappresentatività. Il sistema, secondo il Consiglio di Stato, consente di attribuire il premio di maggioranza e, allo stesso tempo, di garantire la rappresentanza delle minoranze attraverso il calcolo della soglia di sbarramento sui soli voti di lista.