domenica,Maggio 26 2024

Reggina, anche un esposto all’Antitrust per l’esclusione dal campionato di Serie B

A presentare il documento il professore di Politica Economica Domenico Marino

Reggina, anche un esposto all’Antitrust per l’esclusione dal campionato di Serie B

Il professore di Politica Economica Domenico Marino, direttore del Centro Studi delle Politiche Economiche e Territoriali del Dip. Pau dell’Un. Mediterranea di Reggio Calabria, titolare dell‘Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente Nazionale Parco dell’Aspromonte e dell’Ente Autonomo del Teatro di Messina, già Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione Consiglio Regionale della Calabria Accademico del Barcelona Economic Network della Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras di Spagna, ha presentato un esposto relativo a una presunta violazione della concorrenza o del mercato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla vicenda della Reggina.

Di seguito riportiamo integralmente l’esposto:

«Egregi membri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, mi rivolgo a Voi con la presente per presentare un esposto riguardante una presunta violazione della concorrenza o del mercato da parte Federazione Italiana Giuoco Calcio. Desidero fornire i seguenti dettagli relativi alla presunta violazione:

La Reggina Srl aveva regolarmente chiesto l’iscrizione al Campionato di serie B. Con un comunicato
diramato dopo il Consiglio Federale del 7 luglio us, è stata bocciata la richiesta di partecipazione della
Reggina al Campionato di Serie B. Di seguito il comunicato integrale:

Per meglio comprendere i termini della questione si specifica che la Reggina Srl aveva attivato le
procedure del Codice di Composizione delle Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ed aveva ottenuto
l’omologa della ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Reggio Calabria il 12 giugno 2023. Nell’omologa era previsto come termine per il pagamento delle obbligazioni derivanti
dall’omologa della ristrutturazione del debito il 12 luglio.


La Co.Vi. So. C., che è l’organo tecnico che vigila sul rispetto dei parametri economico-finanziari
delle squadre che partecipano ai campionati FIGC ha dato un parere negativo all’iscrizione sulla base
di due contestazioni, la prima che, a loro avviso, il debito derivante dall’omologa andava pagato
perentoriamente entro la data della presentazione della domanda di iscrizione (20 giugno) e la seconda
che, poiché l’omologa era stata impugnata non era da considerarsi definitiva.

Ora è pacifico che nel momento in cui la Reggina srl ha presentato la domanda di iscrizione era perfettamente in regola dal punto di vista degli adempimenti economico-finanziari, in quanto il pagamento doveva essere fatto entro il 12 luglio.

Se il pagamento non fosse avvenuto entro quella data, l’omologa sarebbe decaduta
e la Figc avrebbe potuto legittimamente escludere la società dalla partecipazione al campionato di
Serie B. In ogni caso la Reggina srl ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il 5 luglio 2023.
Desta, infine, meraviglia la seconda contestazione, perché è noto a tutti che l’omologa è un atto
immediatamente esecutivo e che l’eventuale ricorso non inficia gli effetti prodotti dalla omologa
dell’accordo, almeno fino a pronunciamento contrario. Anche in questo caso, se l’omologa in sede di
appello fosse stata negata, la FIGC avrebbe potuto, ma solo allora, intervenire per escludere la
Reggina srl dal Campionato di serie B. L’imposizione di oneri aggiuntivi a quelli di legge per
l’iscrizione, uniti al potere di mercato che la FIGC detiene in virtù delle norme di legge, rende
plausibile in questo caso la configurazione del comportamento della FIGC nei confronti della Reggina
srl come abuso di posizione dominante.


Motivi della segnalazione per abuso di Posizione dominante


Questa segnalazione contesta, quindi, un presunto abuso di posizione dominante da parte della
FIGC la quale, in virtù della posizione di assoluto rilievo detenuta nell’organizzazione di competizioni calcistiche a carattere agonistico e amatoriale, porrebbe in essere comportamenti volti
ad ostacolare o impedire la partecipazione ai campionati alle società ad essa aderenti, nello specifico
ha negato l’iscrizione al campionato di serie B alla Reggina 1914 srl.


In aggiunta a quanto precedentemente evidenziato va anche ricordato che la FIGC ha già abusato,
a mio parere, della sua posizione dominante durante il campionato 2022/2023, quando ha
penalizzato di 7 punti, poi ridotti a cinque, la Reggina srl per non aver adempiuto nei termini previsti
dalla FIGC stessa, ad alcune obbligazioni fiscali, in presenza però di un ordine esplicito del tribunale
che a quel tempo valutava l’omologa di non procedere ad alcun pagamento. La Reggina srl in quel
caso è stata penalizzata per non aver adempiuto ad una obbligazione impossibile (Sic!).
È pacifico che la Conventio ad Excludendum della FIGC nei confronti della Reggina srl, pur
essendo la società in possesso di tutti i requisiti di legge, altera la concorrenza perché di fatto
impedisce alla Reggina srl la partecipazione ad un mercato che, come evidenziato precedentemente,
ha delle dimensioni economiche consistenti, sulla base di contestazioni di nessuna rilevanza legale
e che sembrano, perfino, norme ed interpretazioni ad hoc finalizzate principalmente all’esclusione
dal campionato della Reggina srl. Pertanto, l’ingiusta esclusione della Reggina srl non può che
configurarsi come un abuso di posizione dominante. Né può venire in soccorso la pretesa autonomia
delle organizzazioni sportive, che, pur potendosi dare regole e direttive autonome, finalizzate al
buon funzionamento dei campionati, non possono per questo travalicare i limiti segnati dalle leggi
generali. Anzi, proprio questa grande autonomia dovrebbe essere usata con grande prudenza e
attenzione.

È corretta la richiesta che le squadre debbano avere una solidità patrimoniale, dimostrata
attraverso il regolare pagamento degli oneri fiscali e tributari, ma non possono essere aggiunti
ulteriori oneri, rispetto a quelli previsti dalle leggi e dal codice civile. Le due contestazioni, relative
al mancato pagamento entro il 20 giugno e all’impugnazione dell’omologa, come causa di
esclusione dall’iscrizione al campionato di Serie B, altro non sono che oneri aggiuntivi che vengono
imposti proprio in forza della posizione dominante avuta dalla FIGC, senza alcuna giustificazione
né di diritto, né sostanziale.


Va rimarcato, in proposito, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha già in
corso un’istruttoria sulla Figc per abuso di posizione dominante, istruttoria deliberata con
provvedimento del 16 maggio 2023 nel quale viene scritto testualmente che:
“ In ragione di tali caratteristiche, la FIGC risulta quindi detenere una posizione dominante
nell’ambito dell’organizzazione di eventi sportivi calcistici a carattere agonistico, oltre che una primaria posizione nell’organizzazione di eventi e competizioni a carattere promozionale e ludico-amatoriale, in particolare nel settore giovanile, in quanto soggetto che vanta diritti speciali ed esclusivi che le consentono di determinare se e a quali condizioni le ASD affiliate e i propri tesserati possono partecipare a competizioni a carattere ludico-amatoriale, e se e quali ESP possano accedere al mercato dell’organizzazione di questi eventi”.

Nel già citato atto di apertura dell’istruttoria nei confronti della FIGC viene ancora scritto
testualmente:
“Preliminarmente, si osserva che, come già rilevato dall’Autorità anche sulla base della giurisprudenza europea in materia, la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva delle attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio antitrust5. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, “la circostanza che un’attività economica sia attinente allo sport non osta all’applicazione delle regole del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza”.

Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva, quindi, devono essere valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al solo fine di preservare il buon andamento di queste ultime7.

Nell’ambito del quadro giuridico illustrato, che si fonda sul sistema piramidale del circuito CIO/FIFA– CONI – FIGC, il ruolo pubblicistico delle federazioni sportive e la connessa esistenza di una sola federazione per sport non escludono, quindi, la sindacabilità, sotto il profilo antitrust, delle modalità con le quali le federazioni svolgono attività economica sul mercato dell’organizzazione degli eventi sportivi in cui sono attive. L’attività sportiva, come illustrato, implica lo svolgimento di attività economica; infatti, l’organizzazione e la gestione dell’evento sportivo, che è prodotto di intrattenimento, genera profitto.
In particolare, FIGC, nell’ordinamento sportivo, svolge attività rappresentativa, regolatoria
e/o organizzativa di imprese attive nel settore del calcio.


Inoltre, FIGC, in qualità di organizzatrice di manifestazioni e di gestore del tesseramento
degli atleti, svolge direttamente attività economica remunerata”.

Sulla base di queste considerazioni l’Autorità Garante giunge alla conclusione che nel caso della
FIGC:
“I comportamenti segnalati appaiono suscettibili di configurare una violazione dell’articolo 102 del TFUE da parte della FIGC”.

Mi riservo di fornire copia di tutti i documenti pertinenti, congiuntamente a quelli che saranno
eventualmente richiesti dall’Autorità Garante

Chiedo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di avviare un’indagine su questa presunta violazione e di intraprendere le azioni necessarie, anche cautelari, per tutelare la concorrenza
e il mercato
.

Quanto alle esigenze cautelari, si evidenzia in questo caso la presenza sia di un” fumus boni iuris”, (dimostrato dall’istruttoria già aperta dall’Autorità Garante), sia del “periculum in mora”
per i gravi danni che potrebbero derivare nel caso in cui gli effetti delle decisioni viziati dall’abuso di
posizione dominante dovessero consolidarsi.

Se, infatti, il presunto comportamento di posizione dominante dovesse continuare ci sarebbero danni irreversibili, sia per la società, sia per la città di Reggio Calabria. Infatti, una volta avviato il campionato senza la Reggina srl, il danno sarebbe irreversibile, ma anche lo stesso stato di incertezza sull’iscrizione porta un ritardo nella programmazione delle attività per il campionato futuro (Calciomercato, allenamenti,
programmazione delle attività agonistiche,…) con perdita molto rilevante di capacità competitiva, minando quindi a priori la regolarità del Campionato stesso.

Sono disponibile a partecipare a eventuali audizioni in relazione a questo caso.
Vi ringrazio per l’attenzione dedicata e mi auguro che la vostra autorità possa intervenire per garantire
un mercato concorrenziale e nel rispetto delle norme vigenti.

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