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di Giuseppe Basile*
Il decreto Cura Italia, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 29 aprile 2020 ed entrata in vigore il successivo 30 aprile 2020, all’art. 54 ter ha previsto la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sull’abitazione principale del debitore per un periodo di 6 mesi a far data dall’entrata in vigore della citata norma.
L’articolo dispone testualmente: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Si tratta di una norma di particolare interesse per le finalità cui sottende, e cioè di alleggerimento dell’impatto socio economico che la crisi attuale comporta per una vastissima parte di cittadini, ed ancor di più per chi versa in condizioni di indebitamento, a fronte di un forte decremento del reddito per cassa integrazione o della perdita di ogni sostegno economico anche da lavoro non regolare.
Il legislatore ha voluto, nell’ottica di non stravolgere gli interessi contrapposti delle parti, salvaguardare il debitore per il periodo di sei mesi, sterilizzando gli effetti dell’azione giudiziale laddove possa giungersi all’allontanamento dello stesso dalla propria abitazione.
La ratio della norma è quindi di natura socio economica, quasi assistenziale per gli effetti immediati che produce in capo ai debitori esecutati. Sono effetti ovviamente limitati nel tempo, sei mesi, e non potrebbe essere altrimenti, sempre atteso il necessario e doveroso contemperamento degli interessi tra le parti del processo esecutivo, il debitore ed il creditore.
Ma vediamo nello specifico di cosa si stratta. L’art 54 ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa) dispone la sospensione di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Dagli atti parlamentari della legge di conversione del dl Cura Italia, si apprende che “abitazione principale” è quella abitata abitualmente dalla persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari (ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986)
Quindi per la sospensione introdotta dalla legislazione in argomento, la dimora abituale può evincersi dalla residenza anagrafica e dalla effettiva dimora (a prescindere dalla questione se l’immobile sia “prima casa” o meno ai fini prettamente fiscali).
Con un articolo pubblicato il 1 maggio 2020 i Magistrati addetti alla Corte di Cassazione, Salvo Leuzzi e Raffaele Rossi, hanno dato una prima interpretazione di questa recentissima norma, per i cui effetti pratici ovviamente bisognerà attendere i provvedimenti dei Tribunali, sulla cui modalità di applicazione conviene soffermarsi. La modalità con cui si attua la sospensione della procedura esecutiva non viene espressamente disciplinata dalla norma in questione. E cioè la norma non specifica se la sospensione viene disposta dal Giudice senza alcuna sollecitazione del debitore esecutato, avendo questi tutti gli elementi utili all’interno del fascicolo per verificare la sussistenza dei requisiti inerenti la fattispecie legislativa, oppure se è necessaria l’istanza dei debitori, quali soggetti interessati, trattandosi comunque di un diritto disponibile.
Giova capire come il Giudice possa adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 54 ter del DL Cura Italia, così come convertito in Legge, atteso che comunque non si può prescindere da un accertamento dei requisiti specifici, seppure questi siano già documentalmente in atti tanto per la produzione del creditore procedente quanto per le relazioni di perito e custode.
Molto sommessamente, a fronte della mole di fascicoli pendenti dinnanzi ai Giudici dell’esecuzione, e considerato che in astratto il debitore potrebbe non avere interesse a richiedere la sospensione per avere egli stesso ulteriori abitazioni a disposizione (benchè non sia una condizione ostativa), il consiglio che sento di dare al debitore esecutato, è di inoltrare una apposita istanza di sospensione della procedura ai sensi della citata norma, allegando o richiamando i documenti da cui si evincono i requisiti di legge.
Sull’istanza del debitore sarà il Giudice a decidere, provvedendo inaudita altera parte e lasciando ai rimedi impugnatori eventuali contestazioni del creditore circa la sussistenza dei requisiti, o fissando apposita udienza per il contraddittorio delle parti.
*avvocato

