Fatti contestati risalenti al 2018. La ricostruisce dell’avvocato Himmanuel Emilio Rinciari
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«A seguito di richiesta di rinvio a Giudizio del 20 luglio 2021, a firma del Sostituto procuratore della Repubblica dott. Marco Antonio De Pasquale, venivano imputati, e successivamente tratti a giudizio, per il reato di omicidio colposo del sig. D. P., ai sensi degli artt. 113 e 590 sexies in relazione all’art. 589 c.p., i dott.ri Laganà Giuseppe (difeso dall’avv. Natale Polimeni), Cedro Vincenzo (difeso dall’avv. Emanuele Genovese), Nucera Domenico Antonio (difeso dall’avv. Himmanuel Emilio Rinciari), Cristiano Sebastiano Fabio (difeso dall’avv. Attilio Parrelli), Bagnato Umberto (difeso dall’avv. Saverio Gatto) e Agostini Nicola (difeso dall’avv. Leone Fonte) in sevizio presso il reparto di chirurgia del GOM di Reggio Calabria, nonché il dott. Costantino Gesualdo (difeso dall’avv. Pietro Modafferi) in servizio presso il reparto di Urologia ed i dott.ri Finocchiaro Pietro (difeso dall’avv. Pasquale Zoccali) e Marino Francesco (difeso dagli avv.ti Demetrio e Maria Teresa Pratticò) in servizio presso il reparto di Nefrologia.
L’imputazione contestata ai chirurghi – ricostruisce l’ avvocato Himmanuel Emilio Rinciari – era afferente la circostanza che: “nei
turni dal 8 al 14 agosto 2018 (fino al trasferimento del paziente nel reparto di Rianimazione), nonostante il progressivo e significativo aumento del valore della creatinina riscontrabile già in data 08.08.2018 (sintomatico di un drammatico peggioramento funzionalità renale) poi peggiorato fino ad uno stadio uremico terminale, lo stato febbrile costante, il repentino aggravamento del quadro ematicochimico e le generali condizioni patologiche del D.P., omettevano di richiedere tempestivamente consulenze specialistiche infettivologica e cardiologica, disponendo tardivamente la consulenza nefrologica e urologica solo in data 11.08.2018; inoltre nonostante un costante ed ulteriore peggioramento nei giorni successivi, non modificavano l’idratazione, non procedevano a rilevare quotidianamente le entrate e le uscite idriche nonostante la grave ed evidente compromissione renale, non procedevano all’adeguamento della terapia antibiotica ed idroelettrolitica e non procedevano alla prescrizione di adeguato trattamento emodialitico, tutte condotte che avrebbero con alta probabilità logica evitato il decesso del paziente”.
Nel mentre ai nefrologi ed all’urologo veniva contestato che: “chiamati ad
eseguire consulenze specialistiche sul paziente D.P. in data 11 e 12.08.2018, nonostante l’ingravescente e terminale insufficienza renale, l’evidenza strumentale di calcoli a stampo nella pelvi renale destra e la mancata riduzione della componente parenchimale bilaterale, non suggerivano idonee modificazioni terapeutiche o adozione di trattamento sostitutivo, non procedevano ad adeguata esplorazione ecografica vescicale (che avrebbe reso evidente la mancata produzione e/o eliminazione di urine da parte del parenchima renale), diagnosticavano erroneamente una condizione di disidratazione e, soprattutto, non determinavano tempestivamente la prescrizione di adeguato trattamento emodialitico (poi intrapreso solo in data 13.08.2018) che, unitamente all’adeguamento della terapia antibiotica ed idroelettrolitica, avrebbe, con alta probabilità logica, evitato il decesso del paziente”.
A seguito di un lungo e complesso dibattimento, a suon di perizie e
controperizie, di testimonianze e di chiarimenti offerti dagli imputati nel corso del loro esame, il collegio difensivo è riuscito a dimostrare l’assoluta estraneità degli imputati ai fatti di reato per come contestati, nonché il corretto ed ineccepibile operato di tutti i sanitari coinvolti nell’inchiesta nella gestione del caso di D.P.
Pertanto, in data 5 novembre 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in
composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elsie Clemente pronunciava l’assoluzione di tutti gli imputati ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste, riservando in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Il giudicato di cui sopra, veniva accolto con grande soddisfazione dal collegio difensivo e dai medici imputati in ragione delle gravi incriminazioni delle quali erano chiamati a rispondere.
La pronuncia si inserisce, inoltre, in uno spazio normativo di passaggio, e
sarà molto utile esaminarne le motivazioni, anche in ragione della riforma legislativa relativa al nuovo scudo penale per i sanitari che ogni giorno sono chiamati ad intervenire sulle più disparate problematiche degli utenti sanitari», conclude l’avvocato Himmanuel Emilio Rinciari.

