Dopo la nota diffusa dal sindacato, l'amministrazione comunale precisa i termini della controversia: «Dichiarata cessata la materia del contendere»
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In relazione all'articolo pubblicato ieri dal titolo "Il Tribunale di Messina condanna il Comune di Itala per condotta antisindacale: accolto il ricorso della CISL FP" riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica da parte del Comune di Itala.
di Andrea Vadalà – In nome e per conto del Comune di Itala, in persona del Suo Sindaco p.t., il quale sottoscrive la presente a ogni effetto di legge, e in riferimento all’articolo in oggetto emarginato ove si legge «il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso presentato dalla Cisl Fp di Messina, condannando il Comune di Itala per condotta antisindacale», si esercita il diritto di rettifica previsto dall’art. 8 della L. n. 47/1948. L’articolo pubblicato il 14 ottobre 2025 riporta una notizia falsa.
Il Tribunale di Messina, infatti, non ha condannato il Comune di Itala per comportamento antisindacale. Il Tribunale di Messina non ha accolto il ricorso presentato da CISL Fp per la mancata contrattazione decentrata 2011-2021.
Ove fosse stata verificata la veridicità della notizia, si sarebbe appurato, dalla semplice lettura del decreto del 10.10.2025, che il Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, non ha pronunciato alcuna condanna di condotta antisindacale dell’Ente locale, ma ha dichiarato «cessata la materia del contendere».
Il Giudice del lavoro, in particolare, ha rilevato che le convocazioni fissate dal Comune per l’avvio della contrattazione decentrata, soprattutto con le sedute del 9 settembre e del 14 ottobre 2025, facevano venir meno quanto lamentato dal Sindacato; per tale motivo, evidenzia questa difesa, non ha trovato spazio la richiesta di condanna avanzata da Cisl Fp nel suo ricorso proposto ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
A tal proposito si rammenta che l’art. 28 citato prevede che «Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale... su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato..., qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti».
Dalla pronuncia del Tribunale è evidente che l’Autorità Giudiziaria non ha ritenuto sussistente la violazione lamentata da CISL Fp, tanto da non aver ordinato al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Il Comune precisa che l’accusa, palesemente infondata, di condanna per comportamento antisindacale appare estremamente pregiudizievole dell’immagine di un’Amministrazione che, sin dal suo insediamento, si è attivata per la risoluzione di annose questioni in un contesto di particolari criticità.