giovedì,Aprile 25 2024

Discarica di Melicuccà, il Tar accoglie il ricorso del comune di Palmi

Presentato contro la Città metropolitana di Reggio Calabria, la Regione e l’Arpacal

Discarica di Melicuccà, il Tar accoglie il ricorso del comune di Palmi

Il Tar di Reggio Calabria, lo scorso 19 aprile, si è pronunciato in merito al ricorso presentato dal comune di Palmi contro la Città metropolitana di Reggio Calabria, la Regione e l’Arpacal, e nei confronti dei comuni di Melicuccà, Seminara, Sant’Eufemia d’Aspromonte, dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria, dei Ministeri della Transizione ecologica e della Salute, con l’intervento ad adiuvandum del comune di Bagnara Calabra, in merito alla riapertura della discarica di Melicuccà.

Nello specifico, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del sindaco f.f. della Città metropolitana del 27 luglio 2022, avente a oggetto: “Ordinanza sindacale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti pubblici di trattamento nel 1° lotto della discarica sita in località Melicuccà”; della deliberazione della Giunta regionale n. 299 dell’8 luglio 2022, avente a oggetto: “Modifica al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19 dicembre 2016”, nella parte in cui individua, quale discarica di servizio Tmb di Gioia Tauro, il sito di Melicuccà; dello studio Arpacal per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della sorgente Vina; del decreto del dirigente del dipartimento Territorio e Tutela dell’ambiente della Regione del 26 giugno 2022 avente a oggetto: “Studio Arpacal per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della sorgente Vina. Approvazione”; del decreto del dirigente del dipartimento Territorio e Tutela dell’ambiente della Regione del 30 giugno 2022 avente a oggetto: “Studio Arpacal per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della Sorgente Vina. Integrazione e rettifica decreto n. 6959 del 26/06/2022”; nonché tutti gli atti, anche istruttori, connessi e presupposti, richiamati nelle premesse dei superiori provvedimenti, nonché quelli conseguenziali.

Il Tribunale amministrativo regionale ha così dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum del comune di Bagnara Calabra e inammissibile per difetto di interesse, la domanda di parziale annullamento della delibera della Giunta regionale n. 299 dell’8 luglio 2022, mentre ha accolto per il resto il ricorso, con il conseguente annullamento degli altri provvedimenti impugnati.

I motivi del ricorso

Nel ricorso viene contestata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 191 del d.lgs. 152/ 2006: violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa; carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione. Secondo quanto si legge nella sentenza del Tar, il comune di Palmi denuncia che il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, avrebbe «abusato dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, alla quale si può ricorrere soltanto in presenza di situazioni effettivamente emergenziali, per rimediare alle quali l’ordinamento non offre altri strumenti tipici, ossia quale esercizio di un potere di carattere residuale e atipico che deve rappresentare l’extrema ratio attraverso la quale trovare rimedio a una problematica non rimediabile mediante altri strumenti. Nella vicenda all’esame difetterebbero sia i requisiti della eccezionalità e imprevedibilità – atteso che la questione era ampiamente conosciuta e prevedibile – che quello della contingibilità, atteso che il medesimo risultato poteva essere garantito mediante gli strumenti ordinari». Viene denunciato anche il fatto che l’ordinanza sarebbe stata adottata anche «in assenza del parere dei preposti organi tecnici».

Il comune di Palmi lamenta poi la violazione delle direttive comunitarie, evidenziando che il provvedimento sarebbe «potenzialmente idoneo a determinare l’inquinamento delle falde acquifere sotterranee, atteso che l’apertura della nuova discarica sarebbe stata disposta nonostante non fossero state ancora avviate le operazioni di bonifica del sito stesso, e senza aver dato il via preventivamente e precauzionalmente alle operazioni atte a indagare lo stato di vulnerabilità della sorgente Vina, che fornisce acqua potabile a circa 20.000 cittadini dei comuni limitrofi». Il comune di Palmi denuncia inoltre, che sarebbe «evidente il rischio di inquinamento della sorgente Vina, essendo da tempo emerso uno stato di inquinamento diffuso delle acque di falda intercettate al di sotto della discarica, delle acque sorgive rinvenute a valle lungo la direzione di flusso della falda, e di numerosi pozzi destinati all’uso irriguo. Tale rischio sarebbe paventato come possibile dagli studi commissionati dalla ricorrente Amministrazione, da quelli svolti dall’Ispra su incarico del Ministero per la Transizione ecologica e dal Cnr, su incarico della Città metropolitana, che hanno evidenziato la grave situazione di inquinamento e degrado del sito e il possibile collegamento delle acque in prossimità della discarica con la sorgente Vina».

Il comune di Palmi denuncia poi, «la violazione del principio di precauzione che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente. L’applicazione del principio in parola comporta secondo l’Ente, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri dovrebbe tradursi in una opera di prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano solo potenziali. Alla luce di tale principio, sarebbe dunque illegittima la scelta del sindaco della Città metropolitana di autorizzare il conferimento di rifiuti nella realizzanda discarica di Melicuccà, così aggravando una situazione ambientale già compromessa in un’area particolarmente sensibile per la presenza di importanti falde idriche». Viene contestato anche che il sito di Melicuccà sarebbe «privo dei requisiti che devono possedere i siti di discarica, atteso che esso sarebbe troppo vicino a centri abitati e stabilimenti industriali».

Il comune di Palmi lamenta poi, l’illegittimità dello studio redatto dall’Arpacal su incarico della Regione, per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della sorgente Vina. Secondo il Comune «lo studio sarebbe sorretto da un’istruttoria insufficiente, inadeguata e superficiale e giungerebbe a conclusioni errate e fuorvianti, atteso in particolare che la delimitazione delle aree di salvaguardia sarebbe ancorata a elementi puramente geometrici, e non fondata su indagini sull’assetto idrogeologico dell’area a valle del sito di discarica, sul deflusso idrico sotterraneo e sulle vie preferenziali di infiltrazione delle acque provenienti dalle sorgenti più vicine alla discarica. In sostanza, secondo il Comune, le indagini effettuate hanno interessato esclusivamente le aree occupate dalle discariche o a esse limitrofe, ma nulla sarebbe stato fatto per verificare la possibilità di inquinamento della falda che alimenta la sorgente Vina, ubicata a poco più di 3 chilometri dalla discarica. In ogni caso lo studio impugnato sarebbe contraddittorio nei contenuti e non definitivo, sicché non avrebbe potuto essere considerato per giustificare l’adozione dei provvedimenti impugnati». Il comune di Palmi lamenta pure che, «tra gli atti presupposti richiamati dal sindaco metropolitano nell’ordinanza contingibile e urgente oggi impugnata, vi è il chiaro riferimento all’ordinanza del presidente della Giunta regionale che però, al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata, avrebbe cessato di produrre effetti». Il comune di Palmi infine, lamenta «l’illegittimità in relazione ai vizi dedotti con il ricorso, della delibera della Giunta regionale n. 299 dell’8.07.2022, nella parte in cui individua, quale discarica di servizio Tmb di Gioia Tauro, il sito di Melicuccà».

I costituiti in giudizio e le motivazioni del Tar

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la Città metropolitana e i Ministeri della Salute e della Transizione ecologica. «Con memoria del 30.09.2022 – si legge nella sentenza – la Città metropolitana di Reggio Calabria ha difeso la legittimità degli atti impugnati e chiesto il rigetto del ricorso evidenziando, per un verso, che l’ordinanza del 27 luglio 2022 sarebbe sorretta dagli elementi della contingibilità e dell’urgenza e, per altro verso, che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione non avrebbe disposto la riapertura della discarica, ma si sarebbe limitata ad individuare un sito tecnicamente idoneo per lo stoccaggio temporaneo degli scarti non pericolosi derivanti dalla lavorazione dei rifiuti. Quanto al rischio di inquinamento della sorgente Vina, la difesa dell’Ente evidenzia che esso non è provato e che, anzi, le analisi costantemente eseguite su quelle acque ne proverebbero l’insussistenza. Sotto diverso profilo è evidenziato altresì, che gli scarti della lavorazione dei rifiuti vengono compattati in eco balle poste su un terreno adeguatamente preparato con uno strato di argilla superiore a quello richiesto e coperto con teli impermeabili, e che il percolato inevitabilmente prodotto viene costantemente aspirato e smaltito.

In data 01.10.2022 si è costituita con memoria la Regione che, a propria volta, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependone preliminarmente la parziale inammissibilità nella parte in cui il comune di Palmi chiede il parziale annullamento della delibera della Giunta regionale n. 299 dell’8 luglio 2022, recante “Modifica al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19.12.2016”, attesa la natura di mera proposta della delibera in questione soggetta alle future definitive determinazioni del competente Consiglio regionale e che, come tale, sarebbe priva di immediata efficacia lesiva. In data 4 ottobre 2022 è intervenuto ad adiuvandum il Comune di Bagnara Calabra, che si è associato alle censure articolate dal Comune di Palmi insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo. Con ordinanza n. 223 del 6 ottobre 2022, la Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente, pur prendendo atto di quanto dichiarato dalla difesa della Città metropolitana in ordine alla sopravvenuta cessazione dell’attività di stoccaggio presso la discarica di Melicuccà in seguito al reperimento di nuovi siti ove effettuare i conferimenti».

In vista della discussione, le parti hanno depositato memorie e documenti. In particolare, «con memoria dell’8 marzo 2023 il comune di Palmi ha insistito per l’accoglimento, ribadendo che il sito della nuova discarica individuato per lo stoccaggio delle “ecoballe” è lo stesso della vecchia discarica, che tale sito è fortemente inquinato e che persisterebbe l’interesse alla decisione del ricorso, atteso che l’ordinanza impugnata non avrebbe perso efficacia, imponendo il conferimento e il mantenimento dei rifiuti ivi stoccati in via permanente. Con memoria del 17 marzo 2023, la difesa della Città metropolitana ha evidenziato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, atteso che l’attività di stoccaggio è cessata in data 22.09.2022, che l’Amministrazione ha provveduto ad affidare il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti che venivano stoccati nell’area interessata, che è comunque decorso il termine di efficacia del provvedimento impugnato e che, a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 10/2022, in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente, le competenze sugli impianti di conferimento dei rifiuti sono state acquisite dalla Regione e/o dall’Autorità rifiuti e risorse idriche per la Calabria, sicché la Città metropolitana non potrebbe comunque disporre ulteriori attività di stoccaggio e/o di conferimento sul sito in questione.

La difesa dell’Amministrazione regionale, da ultimo, con memoria del 18 marzo 2023, ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum del comune di Bagnara Calabra e, in ogni caso, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, essendo stato superato il termine di validità dell’ordinanza impugnata fissato in 180 giorni a partire dalla data della sua adozione (27.07.2022). La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 19 aprile 2023. Dev’essere preliminarmente delibata l’eccezione con cui la difesa dell’Amministrazione regionale ha eccepito l’inammissibilità della domanda di parziale annullamento della delibera della Giunta regionale n. 299 dell’8 luglio 2022, recante “Modifica al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19.12.2016”». L’eccezione è fondata. Il Collegio osserva infatti che, «anche a non considerare che alla discarica di Melicuccà faceva riferimento il Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2016 e che la delibera non è neanche citata nel provvedimento impugnato, la delibera della Giunta regionale impugnata è priva di autonoma efficacia lesiva, dovendo essere ratificata dal Consiglio regionale cui compete, l’approvazione e la modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Pertanto, la domanda di parziale annullamento della delibera della Giunta regionale n. 299 dell’8 luglio 2022 è inammissibile per carenza di interesse».

Per il Tar «è fondata anche l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale con riguardo all’intervento nel presente giudizio del comune di Bagnara Calabra. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che è inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale entro il termine di decadenza fissato dalla legge. Alla luce di tale orientamento, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, si deve concludere nel senso della inammissibilità dell’intervento proposto dal comune di Bagnara Calabra, che vantava un interesse diretto all’impugnazione dei provvedimenti oggetto di censura. Così perimetrato il thema decidendum e la platea dei contraddittori va analizzata l’ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata, come detto, dalle difese della Città metropolitana e dell’Amministrazione regionale in considerazione della decorrenza del termine di efficacia della gravata ordinanza della Città metropolitana del 27 luglio 2022. L’eccezione è infondata e va perciò respinta».

Il Collegio ha osservato che, come correttamente rilevato dal comune di Palmi, «gli effetti prodotti dal provvedimento impugnato non sono del tutto venuti meno. Se è certamente vero, infatti, che lo spirare del termine di 180 giorni dalla data della sua adozione (27.07.2022) preclude alle amministrazioni interessate di continuare a stoccare nell’invaso del primo lotto della discarica di Melicuccà i rifiuti speciali non pericolosi, è anche vero però, che il provvedimento prevedeva che “All’ottenimento dell’Aia, i rifiuti stoccati potranno permanere in discarica perfezionando l’attività D15 in D1”, legittimando in sostanza la permanenza sine die presso il sito interessato dei rifiuti ivi già allocati per effetto del gravato provvedimento, che sotto questo profilo continua, o può comunque continuare a produrre effetti, nonostante il decorso del ridetto termine di 180 giorni. Alla luce di quanto esposto, e dell’ulteriore incontestata circostanza che i rifiuti stoccati non sono stati rimossi deve ritenersi che persista l’interessa del Comune di Palmi all’annullamento della ridetta ordinanza della Città metropolitana del 27 luglio 2022». Alla luce di ciò, il Collegio ha quindi reputato che il ricorso sia fondato e che vada pertanto accolto.

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