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Il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria, in un giudizio patrocinato dall’avv. Domenico Iofrida, statuisce che il provvedimento con cui le Prefetture applicano il regime della cd “prevenzione collaborativa”, previsto dall’art. 94 bis del Codice Antimafia, non è soggetto ad iscrizione al registro delle imprese né può essere comunicato alle pubbliche amministrazioni richiedenti informativa antimafia.
Con la sentenza n. 474/2025 il Giudice Amministrativo reggino, infatti, non solo ha annullato la misura impugnata, ma ha anche precisato che:
«In ragione dei principi generali fin qui esposti, deve, altresì, essere accolta la domanda di annullamento della nota prefettizia…. Ed invero, per come correttamente dedotto dall’istante, tenuto conto degli effetti non interdittivi della misura amministrativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, oggetto di gravame, la Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe potuto disporne la comunicazione alle amministrazioni di cui all’art. 91 comma 7 bis citato D.lgs., ivi inclusa la Camera di Commercio di Reggio Calabria alla quale, quindi, non avrebbe potuto essere richiesta l’annotazione nel cd. registro imprese».
La problematica trattata riguarda tutti gli operatori economici per i quali, fino ad oggi, è stata data, con comunicazione diretta e iscrizione al registro delle imprese, un’informativa relativa a circostanze che il legislatore ha previsto debbano rimanere segretate. Ne consegue che è errata anche la prassi d’inserire queste imprese in white list con annotazione esplicita del fatto che l’iscrizione avvenga per effetto della misura di cui all’art. 94 bis D.lgs 159/2011.
Il principio affermato assume particolare rilievo, considerato che la pubblicità data a questo provvedimento si pone in contrasto con l’obiettivo di assicurare l’utile prosecuzione aziendale e comporta effetti distorsivi della concorrenza, poiché, di fatto, queste aziende vengono escluse dagli affidamenti diretti e incontrano difficoltà nell’accesso al credito.
La “collaborazione preventiva” è uno strumento finalizzato all’introduzione di sistemi di controllo e prassi amministrative maggiormente virtuose; a ben vedere, deve assicurare la prosecuzione aziendale e, anche per questo, non deve produrre effetti pregiudizievoli e danni reputazionali. Non può sfuggire che questo istituto, lungi dall’essere assimilabile, quanto agli effetti, ad una misura interdittiva, può e deve essere recepito dai destinatari come un’occasione di crescita scevra da intenti punitivi.