A distanza di quasi sei mesi dal verdetto, il Tribunale di Reggio Calabria ha reso note le motivazioni della sentenza del processo “Rimborsopoli”, scaturito dall’inchiesta Erga omnes sui presunti illeciti nella gestione dei rimborsi ai gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria nella legislatura 2010-2012. Un procedimento durato oltre dieci anni, conclusosi con sei condanne, diciotto assoluzioni e due declaratorie di prescrizione.

Le motivazioni chiariscono come il Collegio, presieduto da Silvia Capone, abbia escluso l’esistenza di un sistema generalizzato di appropriazione indebita, operando invece una valutazione puntuale delle singole posizioni. Fondamentale è stata la distinzione tra spese ontologicamente incompatibili con le finalità istituzionali, spese ambivalenti e spese ambivalenti che, alla luce del contesto, hanno assunto rilievo penale.

In molti casi, hanno spiegato i giudici, non è emersa la prova che le spese contestate fossero effettivamente personali o che vi fosse una reale duplicazione dei rimborsi. La cosiddetta “duplicazione”, secondo quanto riferito anche dai testi della Guardia di finanza, costituiva spesso soltanto un indicatore di rischio contabile, legato alla presenza della stessa documentazione in archivi diversi, e non la prova di un doppio pagamento. Da qui le numerose assoluzioni “perché il fatto non sussiste”.

Diversa la valutazione sulla posizione dell’ex presidente del Consiglio regionale Luigi Fedele, per il quale il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale per peculato, limitatamente alle condotte non coperte da prescrizione. Le motivazioni evidenziano come, già in fase istruttoria, fosse emerso un nucleo significativo di spese che apparivano di per sé personali, perché relative all’acquisto di beni voluttuari e non funzionali all’esercizio della funzione istituzionale.

Il teste ha richiamato, tra l’altro, viaggi a Montecarlo, cene e spese di trasporto, l’acquisto di penne dal costo superiore ai 200 euro, spese per il gommista, regali di matrimonio, abbigliamento e persino l’acquisto, con fondi del gruppo consiliare, di cento copie di un libro di racconti di fiabe. Elementi che, secondo il Tribunale, mal si conciliavano con le finalità pubbliche cui erano vincolati i contributi regionali.

Per l’anno 2010, a Fedele viene contestato anche di aver autorizzato, in qualità di capogruppo, rimborsi richiesti dal consigliere regionale Pietro Aiello, per spese ritenute non conferenti e addirittura sostenute prima dell’inizio della legislatura. Tra queste, un pasto del valore di 1.200 euro del 12 marzo 2010 e un altro da 727 euro del 3 gennaio 2010, inseriti nella nota riepilogativa annuale del gruppo.

La Guardia di finanza ha inoltre rilevato, per la sola voce “pasti”, una spesa non conferente pari a 41.196,80 euro. Gran parte degli scontrini e delle ricevute fiscali facevano riferimento all’esercizio Crucitti s.r.l., situato presso la sede consiliare, e soprattutto al ristorante “Le Macine”, oggetto di una specifica attività investigativa perché di proprietà del figlio di Fedele, Diego.

Agli atti del dibattimento sono state poi acquisite numerose fatture alberghiere, da Montecarlo a San Francisco. Tra i documenti analizzati figurava, ad esempio, quello attestante il soggiorno di Luigi Fedele presso il Ritz Carlton di San Francisco, così come un pernottamento presso il Ritz Carlton di Madrid, pagato con contributi regionali. Dall’analisi delle fatture emergeva anche la fruizione di servizi accessori, come il “fitness center”, e ulteriori spese di natura voluttuaria, tra cui l’acquisto di due dispositivi presso l’Apple Store di Las Vegas per un importo complessivo di 2.500 euro.

È proprio il contesto complessivo di tali spese – la loro natura personale, la frequenza, l’entità e il collegamento familiare con alcuni fornitori – ad aver condotto il Tribunale a ritenere integrato il delitto di peculato per le condotte non prescritte.

Le motivazioni, nel loro insieme, restituiscono l’immagine di un processo che non ha sancito una responsabilità diffusa, ma ha individuato specifiche condotte penalmente rilevanti, ribadendo il principio secondo cui l’uso di risorse pubbliche deve essere sempre rigorosamente ancorato alle finalità istituzionali previste dalla legge.