Entro il prossimo 30 giugno 2025 i lavoratori dipendenti dovranno fruire delle ferie maturate nel 2023.

La legge distingue tre diverse fasce di ferie: le prime due settimane, che costituiscono parte del minimo legale di quattro, devono essere concesse e godute entro l’anno di maturazione; le restanti due, che completano il minimo previsto, vanno utilizzate entro i 18 mesi successivi, ovvero entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione.

Nel caso in cui le ferie non siano state godute entro tale data, il datore di lavoro è tenuto a inserire nella retribuzione imponibile del mese successivo anche l’importo relativo alle ferie residue, pur senza corrispondere materialmente il compenso, in quanto vige il divieto di monetizzazione. A tale adempimento corrisponde anche l’obbligo contributivo: i versamenti vanno effettuati entro il 20 agosto.

La contrattazione collettiva può stabilire un periodo di ferie superiore a quello minimo legale, ma non può ridurlo. Può inoltre prevedere eccezioni al limite delle due settimane per esigenze aziendali o prolungare il termine dei 18 mesi per la fruizione.

La monetizzazione delle ferie è ammessa solo in tre casi specifici: per periodi maturati prima del 29 aprile 2003, per ferie aggiuntive previste dai contratti collettivi e per contratti a tempo determinato di durata inferiore a un anno.