In relazione della gara con il Sant’Agata disputatasi in data 22 ottobre, il giudice sportivo ha accolto il reclamo presentato dal club in merito alla violazione della norma relativa alla presenza e permanenza in campo di un numero minimo di giocatori under, così come previsto dal comunicato ufficiale n. 1 lettera C, del Comitato Interregionale. Inflitta quindi al Città di Sant’Agata, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.