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Il Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha rigettato integralmente le pretese addotte nel ricorso dall’ex consigliere comunale Domenico Antico, accertandone l’improcedibilità, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, in pieno accoglimento delle eccezioni sollevate in giudizio dal legale del Comune di Cittanova. La vicenda amministrativa, trasferita in sede giudiziaria, che oppone da alcuni mesi l’ex esponente della minoranza consiliare al Comune di Cittanova, si riferisce ad alcune irregolarità edilizie e urbanistiche, riscontrate dall’Ufficio tecnico comunale per le quali erano state contestate ai coniugi Antico-Tripodi sia variazioni essenziali del loro fabbricato rispetto al progetto a suo tempo redatto, sia l’occupazione di suolo pubblico destinato a parcheggio.
A fronte di tali circostanze, gli Uffici preposti del Comune di Cittanova hanno emesso un’ordinanza di demolizione che – come confermato dal Tar – non è stata impugnata e pertanto è divenuta definitiva, mentre per le variazioni essenziali, consistenti nel diverso posizionamento del fabbricato, è stata applicata una sanzione pecuniaria. Avverso quest’ultima sanzione i coniugi Antico-Tripodi hanno in un primo momento proposto ricorso al Tar per poi presentare una Scia in sanatoria, rigettata da parte dell’Ente. I ricorrenti, seppur operatori del diritto e competenti in materia, avverso il silenzio-rigetto hanno proposto motivi aggiunti al ricorso principale chiedendo ai giudici amministrativi di dichiarare l’obbligo del Comune di provvedere e di accertare la fondatezza della domanda di sanatoria del contestato abuso. Il Comune di Cittanova, mantenendo un alto profilo istituzionale e senza alimentare tensioni ha affidato la propria difesa all’Avv. Rocco Parisi, il quale ha redatto la costituzione in giudizio contestando le istanze dei ricorrenti.
Il Tar (presidente Caterina Criscenti; estensore Antonio Scianna; referendario Alberto Romeo), accogliendo le eccezioni formulate dalla difesa del Comune di Cittanova ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale e l’irricevibilità dei motivi aggiunti confermando, nei fatti, entrambi gli abusi edilizi perpetuati dall’ex consigliere comunale per quali troveranno applicazione le sanzioni previste, ossia attuare il provvedimento di demolizione e irrorare la sanzione pecuniaria. Si conclude quindi, a favore del Comune di Cittanova, il contenzioso giurisdizionale promosso dai coniugi Antico-Tripodi che nei mesi scorsi aveva destato tanto clamore nelle forze politiche e nell’opinione pubblica cittadina. Tra l’altro, proprio la pendenza della lite, sorta a seguito del ricorso al Tar, proposta dall’avv. Antico, ha determinato la decadenza dello stesso dalla carica di consigliere comunale, trovando applicazione la vigente normativa a seguito della sopravvenuta incompatibilità, dichiarata nella seduta consiliare del 17/giugno 2021, ai sensi dell’art. 63 del Testo Unico Enti Locali.

