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Il Tar di Reggio Calabria ha accolto il ricorso presentato dai commercianti del mercato di piazza del Popolo. Lo ha deciso nella camera di consiglio del 7 maggio il collegio, presieduto da Caterina Criscenti con Domenico Gaglioti estensore e Giuseppe Nicastro referendario, che ha di fatto annullato la delibera di Giunta comunale n. 3 del 13.01.2025, limitatamente alla sospensione dell’attività mercatale presso Piazza del Popolo sino al 30.06.2025.
«La Sezione reggina del Tar Calabria ha restituito piazza del Popolo alla destinazione che le è propria, accogliendo il ricorso degli operatori commerciali e riconoscendoli titolari del diritto di svolgervi la propria attività, mandando all’Amministrazione comunale affinché provveda a regolamentare l’esercizio del mercato piuttosto che rendere ingiustificatamente improduttive postazioni comunque previste dagli atti di programmazione, con nocumento tanto per gli operatori economici quanto per gli utenti».
Lo hanno dichiarato gli avvocati Domenico Retez e Alessandra Zagarella che hanno confermato come «la Giunta comunale, ordinando la sospensione dell’attività mercatale in piazza del Popolo, si è impropriamente sostituita al Consiglio comunale nell’adozione di un atto che si atteggia in termini programmatori e di riordino”.
La disposta sospensione dell’attività mercatale in piazza del Popolo, per un lasso temporalmente significativo e nelle more del riordino complessivo delle attività, è stata riconosciuta illegittima sostanziando provvedimento idoneo ad incidere in modo significativo (anche in virtù dell’elevato numero dei posteggi previsti nonché della generalità e della frequenza quotidiana dell’attività ivi svolta) sull’organizzazione complessiva dei mercati comunali, impattando direttamente sulla strutturazione degli stessi».
Tra le motivazioni espresse nella sentenza si legge che «il ricorso è manifestamente fondato. Fondato il motivo di incompetenza: la Giunta ha sospeso le attività mercatali senza competenza, che spetta al Consiglio comunale ex art. 11 l.r. n. 18/1999 e art. 42 d.lgs. 267/2000. Accolto il ricorso, annullata la delibera n. 3 del 13.1.2025 nella parte in cui sospende l’attività mercatale fino al 30.6.2025».

