Dichiarato inammissibile il ricorso della titolare di un centro trasmissione dati collegato a un bookmaker estero. La vicenda era già passata dal Tribunale di Palmi e dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria
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La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla titolare di un centro trasmissione dati in Calabria, collegato a un bookmaker estero, rendendo così definitiva la condanna per esercizio abusivo dell’attività di raccolta di scommesse.
La vicenda, come riporta Agipronews, era già arrivata davanti al Tribunale di Palmi, che il 16 gennaio 2024 aveva condannato la ricorrente. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il 21 ottobre 2025.
Per i giudici della Suprema Corte risultano particolarmente rilevanti due elementi emersi nel procedimento: l’accesso al gioco consentito anche a minorenni e l’utilizzo di conti di gioco falsamente intestati.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, la titolare dell’impresa individuale svolgeva all’interno dell’esercizio un’attività organizzata di raccolta delle scommesse, operando come intermediaria senza le autorizzazioni necessarie.
Nel centro erano presenti terminali e altre strumentazioni attraverso cui i clienti potevano effettuare giochi e scommesse online. La contestazione riguardava anche la riscossione degli importi giocati.
La difesa aveva sostenuto che il locale operasse esclusivamente come centro di elaborazione e trasmissione dati e che non avesse alcuna autonomia nella gestione delle scommesse. Secondo questa impostazione, la titolare si sarebbe limitata a trasmettere al bookmaker estero le proposte dei clienti, mentre contratto di scommessa, gestione delle giocate e rischio d’impresa sarebbero rimasti in capo alla società straniera.
La Suprema Corte ha concentrato l’attenzione sulle modalità concrete con cui veniva svolta l’attività. Tra gli elementi richiamati figurano le dichiarazioni degli operatori intervenuti, le ricevute delle giocate effettuate attraverso i terminali, le comunicazioni relative all’attività e i bonifici eseguiti dalla titolare in favore del bookmaker. A pesare sono soprattutto le condotte relative «all’accesso al gioco di minorenni e all’utilizzazione abusiva di conti di gioco falsamente intestati», considerate dalla Corte «da sole sufficienti all’integrazione del reato».
Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, quando il gestore di un centro italiano affiliato a un bookmaker estero mette a disposizione dei clienti il proprio conto di gioco o conti intestati a soggetti di comodo, permettendo di effettuare scommesse senza rendere identificabile il giocatore effettivo, si configura una «illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse». In presenza di queste condotte, per la Corte diventa irrilevante il rapporto formale tra il centro e il bookmaker straniero.
La difesa aveva richiamato anche la normativa introdotta nel 2014, sostenendo che avesse consentito ai centri collegati a bookmaker comunitari di operare attraverso uno specifico regime autorizzatorio e sottolineando che la titolare aveva presentato alla Questura la comunicazione prevista dalla legge.
La Cassazione ha però ricordato che quella disciplina prevedeva una procedura di emersione e regolarizzazione alla quale, nel caso in esame, il bookmaker non aveva aderito. La comunicazione alla Questura, dunque, non sarebbe stata sufficiente a rendere lecita l’attività.
Respinta anche la tesi di un possibile errore inevitabile determinato dalla complessità della normativa. Per i giudici, la documentazione trasmessa dalla stessa ricorrente alla Questura dimostrava la conoscenza della disciplina applicabile, mentre le modalità concrete di gestione dell’attività erano incompatibili con una condizione di «buona fede».
La Corte ha così ritenuto che la titolare avesse operato «al di fuori di ogni lecito meccanismo di affiliazione a bookmaker stranieri», esercitando di fatto un’attività autonoma di raccolta delle scommesse in Italia.
Non sono state accolte neppure le contestazioni relative a una presunta discriminazione del bookmaker nell’accesso al sistema concessorio italiano. La Cassazione ha ritenuto che non fosse stata dimostrata una situazione assimilabile ai casi nei quali la giurisprudenza europea e nazionale aveva riconosciuto un trattamento discriminatorio.
Confermata, infine, anche la decisione di negare la sospensione condizionale della pena, alla luce della gravità e del carattere organizzato e stabile dell’attività contestata. Per i giudici, dunque, il caso non poteva essere ricondotto a una semplice irregolarità amministrativa.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna confermata.

