La professionalità dei Consulenti del Lavoro si fonda su una specializzazione qualificata e istituzionalmente presidiata, strettamente connessa alle politiche del lavoro e distinta da quella dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

È quanto ribadisce il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nelle osservazioni e proposte presentate alla Camera dei Deputati sul disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento della professione di Commercialista, attualmente all’esame della Commissione Giustizia.

Nel documento trasmesso a Montecitorio si evidenzia come l’attuale quadro normativo delinei una netta distinzione strutturale tra le due professioni, in particolare nell’ambito del lavoro e della legislazione sociale. I Consulenti del Lavoro operano infatti in un sistema ordinamentale integrato con le politiche pubbliche del lavoro, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tale assetto si riflette anche nel percorso di accesso alla professione – esame di Stato specialistico, tirocinio mirato e formazione continua – e nello svolgimento di funzioni di rilievo pubblicistico, tra cui la certificazione dei contratti di lavoro, la conciliazione e l’arbitrato in materia lavoristica, il coinvolgimento nelle procedure di crisi d’impresa, la gestione delle politiche attive e l’asseverazione di conformità (Asse.Co.).

Il Consiglio Nazionale richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa, che ha escluso la possibilità di svolgere il praticantato per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro presso studi di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, proprio in ragione della diversa natura delle competenze e della funzione professionale attribuita ai Consulenti nell’ordinamento.

Ulteriore elemento distintivo è rappresentato dal rapporto con le strutture associative e di assistenza fiscale, che la normativa consente di organizzare, per Pmi e imprese artigiane, esclusivamente tramite i Consulenti del Lavoro.

Il Consiglio Nazionale ricorda infine che gli iscritti all’Albo dei Commercialisti possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali previsti dall’articolo 1 della Legge 12/79 solo previa iscrizione all’apposita piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e limitatamente alla provincia in cui ha sede l’azienda assistita.

Alla luce di tali elementi, conclude il documento, le competenze dei Consulenti del Lavoro e quelle dei Dottori Commercialisti non sono sovrapponibili né automaticamente assimilabili.