venerdì,Aprile 26 2024

Covid, altri dodici comuni del Reggino in zona arancione. L’ordinanza della Regione: ecco quali sono

Disposte proroghe di misure per altre zone dell'area metropolitana, mentre diversi comuni escono dalle restrizioni grazie al calo dei contagi

Covid, altri dodici comuni del Reggino in zona arancione. L’ordinanza della Regione: ecco quali sono

Non si arresta il contagio da Covid nella provincia di Reggio Calabria e per questo il governatore Roberto Occhiuto ha deciso di prorogare le disposizioni fissate nell’ordinanza n. 4 del 9 gennaio scorso, relative ai Comuni di Platì, Rosarno, Africo, Feroleto della Chiesa e Mammola, aggiungendone di nuove per i comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara e Stignano.

Nel Comune di Platì sono prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022 le misure inerenti alla c.d. “zona rossa”, secondo quanto previsto al capo V del DPCM 2 marzo 2021, come prorogato da ultimo dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni.

Nel Comune di Rosarno sono prorogate, senza soluzione di continuità, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 23 gennaio 2022, le misure già fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

Nei Comuni di Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola, le misure fissate fino al 19 gennaio 2022 nell’Ordinanza n. 4/2022 inerenti alla c.d. “zona arancione”, sono procrastinate, senza soluzione di continuità, fino a tutto il 23 gennaio 2022.

Nei Comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano, si applicano per un periodo di 10 giorni, dal 17 gennaio 2022 e fino a tutto 26 gennaio 2022 le misure inerenti alla c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Permangono, salvo diversa disposizione, fino alla data prevista del 19 gennaio 2022 le misure fissate nell’Ordinanza n. 4/2022 per i Comuni di Benestare, Bianco, Cittanova, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica. Cessano la propria efficacia dalle ore 00,01 del 17 gennaio 2022 le misure previste nell’Ordinanza n. 4/2022 relativamente ai Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, San Roberto, Taurianova e Polistena.

Le misure di cui sopra permangono per la durata fissata, indipendentemente dalla collocazione regionale eventualmente più favorevole, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii, in forza dei provvedimenti ministeriali e regionali che dovessero essere nel frattempo emanati per il restante territorio della Regione Calabria. Si dà atto che, qualora se ne ravvisasse l’urgente e immediata necessità i sindaci, quali Autorità Sanitarie Locali nei rispettivi territori, possono procedere all’adozione di ulteriori propri provvedimenti, a tutela della salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e diffusione del contagio.

Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400 a € 1000, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato.

Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, al Prefetto di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai Sindaci e Commissari dei Comuni interessati dal provvedimento.

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